Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7985 del 26/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7985 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIULLO FEDERICO N. IL 25/05/1989
avverso la sentenzan. 1096/2015 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CAGLIARI, del 05/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. ALFREDO
GUARDAN O;
lette/sentW le conclusioni del PG Dott.
d2\-2.-v.-3,

Lo
co-wzr

Uditi difensor Avv.;

A. LI”

Data Udienza: 26/10/2015

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini

preliminare, applicava a Ciullo Federico, in relazione al delitto di
cui agli artt. 110 e 453, c.p., la pena ritenuta di giustizia, ai sensi
degli artt. 444 e ss., c.p.p.
2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha
proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo
del sii() difensore, avv. Roberto Delogu, del Foro di Cagliari,
lamentando vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, con
particolare riferimento alla mancata concessione, nel dispositivo
della sentenza impugnata, del beneficio della sospensione
condizionale della pena “patteggiata”, al quale il giudice
procedente ha fatto esplicito riferimento nella motivazione della
sentenza impugnata, pur non costituendo tale sospensione
oggetto dell’accordo tra le parti
2.1. Con requisitoria depositata 1’1.4.2015 il pubblico ministero
chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta

infondatezza delle ragioni che lo sostengono.
Ed invero lo stesso ricorrente ammette che la concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena non aveva
formato oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti sull’entità del
trattamento sanzionatorio, che non era affatto subordinato alla
sospensione condizionale della pena inflitta.
Appare pertanto evidente che la denunciata discrasia tra il
dispositivo e la motivazione (il primo destinato, comunque, a

preliminari presso il tribunale di Cagliari, in sede di udienza

prevalere sulla seconda: cfr.

ex plurimis

Cass., sez. V,

23/03/2011, n. 22736, rv. 250400) è solo apparente, in quanto il
dispositivo rappresenta nei suoi esatti termini il contenuto
dell’accordo intervenuto tra le parti, mentre il riferimento in

pena, del tutto estranea al consenso prestato, costituisce un mero
errore materiale, improduttivo di effetti sulla validità della
sentenza impugnata.
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che
l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non
consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella
determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26.10.2015

motivazione alla concessione della sospensione condizionale della

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