Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7984 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7984 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTELLA MASSIMO N. IL 21/07/1983
avverso la sentenza n. 7677/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 31/01/2014

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RITENUTO IN FATTO

La difesa dell’imputato proponeva appello e la Corte di
appello di Napoli, con sentenza del 18 febbraio 2013,
confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo
grado e condannava l’imputato al pagamento delle
maggiori spese processuali.
Avverso tale sentenza Santella Massimo, a mezzo del suo
difensore, proponeva ricorso in Cassazione e la
censurava per i seguenti motivi:
violazione di legge e difetto di motivazione in
relazione ai criteri di valutazione della prova ex
art.192 c.p.p., in quanto, sotto la vigenza della
precedente formulazione dell’art.187 del Codice della
Strada, per l’accertamento dello stato attuale di
“alterazione” da stupefacenti, non era sufficiente la
sussistenza di elementi sintomatici e neppure la
presenza nel sangue di sostanza stupefacente, come
ritenuto dalla Corte territoriale, ma era necessaria
altresì l’effettuazione di una visita medica che, sola,
poteva comprovare “l’attualità” dell’alterazione,
visita che non aveva avuto luogo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso in
Osserva preliminarmente la Corte
esame non è inammissibile.
Ciò posto, si rileva che il reato di guida in stato di
alterazioni da sostanze stupefacenti contestato al
Santella risulta prescritto, essendo stato commesso in
data 20.08.2008 ed essendo quindi decorso per intero,
alla data odierna, anche tenendosi conto dei periodi di
sospensione, il termine massimo pari ad anni cinque.
Né alla fattispecie può applicarsi la norma di cui
all’art. 129 cpv c.p.p., che impone il proscioglimento
nel merito in presenza di una causa di estinzione del
reato, atteso che non risulta evidente dagli atti
processuali la prova dell’insussistenza del fatto, o che
l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non è
preveduto dalla legge come reato.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in
tema di declaratoria di causa di non punibilità nel
merito, rispetto a causa estintiva del reato, il
concetto di “evidenza” presuppone la manifestazione di
una verità processuale cosi chiara, manifesta ed
obiettiva, che ogni manifestazione appaia superflua,

Con sentenza in data 14 febbraio 2011 il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere dichiarava Santella Massimo
colpevole del reato di cui all’articolo 187, comma 1
del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo
condannava alla pena di mesi 4 di arresto ed euro
2.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese
processuali.

Pi

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 31.01.2014

concretizzandosi, così, in qualcosa di più di quanto la
legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la
correlazione ad un accertamento immediato” (Cass. Sez. 4
sent. N. 12724 del 28.10.1988).
Tanto premesso , nella fattispecie che ci occupa, non
può ritenersi che risulti evidente l’esistenza di una
delle ipotesi di cui all’art. 129 cpv c.p.p. nei
confronti del Santella.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata
senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione.

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