Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7983 del 29/01/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7983 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIMBOLEMA CHELA WILFRIDO GUSTAVO N. IL 18/01/1974
avverso la sentenza n. 2073/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1Aep.420 Fbetu y1a,9
che ha concluso per 2
Udito, per la arte civile, l’Avv
Udit i d’ nsor Avv.
Data Udienza: 29/01/2014
,
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 14/11/2012 la Corte d’Appello di Genova confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Chimbolema Chela Wilfrido Gustavo
responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, accertato mediante alcoltest
(concentrazione alcolemica di 1.84 g/I alla prima prova e di 1.86 g/I alla
seconda), con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato. Deduce vizio
determinazione del trattamento sanzionatorio. Rileva che la difesa aveva
analiticamente indicato gli elementi favorevoli al ricorrente, sui quali la Corte
territoriale non aveva adeguatamente motivato.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Con l’impugnazione, infatti, si prospettano in modo generico presunti vizi della
motivazione in relazione all’omesso esame dei motivi d’appello in punto di
diniego delle generiche e di contenimento della pena. Tali censure sono
manifestamente infondate, in ragione della congrua motivazione riguardo alle
ragioni poste a fondamento del diniego di concessione delle attenuanti generiche
e della conferma del trattamento sanzionatorio, attinenti alla personalità
dell’imputato e alla concreta entità del fatto, come efficacemente lumeggiate
nella sentenza con riferimento a elementi specifici. La Corte territoriale,
pertanto, ha fornito adeguata risposta alle censure formulate con l’appello.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, anche al
versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 29/1/2014
Il Consigliere relatore
I Presidente
motivazionale in ordine alla concessione delle attenuanti generiche e alla