Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7981 del 29/01/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7981 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRI VITERA GIUSEPPE N. IL 14/08/1943
avverso la sentenza n. 1774/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
12/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.19d1LO@ eou-L O Y<.°42
che ha concluso per coAudi.Q. mkukfo AQA4.4(2- (114hin O
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t4-4‹-f'ati(A) \ -~1 CKS Oug. Data Udienza: 29/01/2014 'Alio, per jaParte civile,"vv
UditeddifensodAvv.
CL Q cule-y-R.0 f„,, r kytzeo,
Q Q2e-9 AAALLG 0)2-(J N , Ritenuto in fatto Con sentenza del 12/12/2012 la Corte d'Appello di Messina confermava la
sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto Privitera Giuseppe
responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.),
commesso il 15/8/2004, perché, in qualità di proprietario di un appartamento, al
fine di trarne profitto, mediante il collegamento di due fili al contatore impossessato di un imprecisato quantitativo di energia elettrica, sottraendola alla
persona offesa.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo
violazione di legge in relazione agli artt. 161 e 548 c.p.p.
Rileva che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello presso il
domicilio del difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. non era stato preceduto da
regolare notifica nel domicilio dichiarato dall'imputato. Di seguito, essendo
quest'ultimo rimasto contumace, era stato erroneamente notificato presso il
domicilio del difensore l'avviso ai sensi dell'art. 548 c.p.p.
In tale situazione l'iter di notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza non si
era completato, talché doveva parlarsi non già di mera irregolarità della notifica,
ma di omessa notifica all'imputato, tale da integrare la nullità assoluta di cui
all'art. 179 c.p.p. Considerato in diritto Il /c• va dichiarato estinto per prescrizione. Avuto riguardo, infatti, alla data del commesso reato (15/8/2004) il termine
prescrizionale si è compiuto, tenuto conto del periodo di sospensione intercorso
dal 2/10/2008 al 20/1/2009, alla data del 19/9/2012.
Non si ravvisano ragioni per pervenire all'assoluzione dell'imputato ai sensi
dell'art. 129 c.p.p. La censura, infatti, non coglie nel segno a fronte del principio,
ormai consolidato nella giurisprudenza di questa corte, in forza del quale la
notificazione del decreto di citazione in giudizio con consegna di copia al
difensore di fiducia ex art. 161, 4° comma, c.p.p., invece che presso il domicilio
eletto o dichiarato, non dà luogo ad una nullità assoluta, ma a una nullità a
regime intermedio, da ritenere sanata quando risulti provato che non ha
impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e comunque priva di
effetti, se, come nella specie, non dedotta tempestivamente, essendo soggetta
alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, 1° comma, alle sanzioni generali di cui
all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di dell'energia elettrica dell'immobile di proprietà di Stagiotti Amilcare, si era cui all'art. 180 c.p.p. (in tal senso, da ultimo, Cass, sezione VI penale, 27-092012, n. 39745)
Neppure, per altro verso, si ravvisano ragioni ostative all'applicazione della
causa estintiva.
Va disposto, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché
il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla la impugnata sentenza senza rinvio, per essere estinto per Così deciso in Roma il 29/1/2014
Il Co sigliere relatore Il Presidente prescrizione il reato addebitato.