Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7980 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7980 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

Data Udienza: 29/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KORRA ERIONA (E QUALE PARTE OFFESA) N. IL 08/08/1990
nei confronti di:
FORESTA TOBIA N. IL 02/02/1957
avverso la sentenza n. 364/2010 GIUDICE DI PACE di PESCARA, del
04/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MéDE-0 e)
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che ha concluso per Q f amm.u. te(2.4,tu.,„ro

Udito, per la parte civile, l’Avv

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ht.<4.2..„(10 9.1,f 9tur. Ritenuto in fatto Il Giudice di Pace di Pescara, con sentenza 4/10/2012, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Foresta Tobia - imputato del reato di lesioni colpose in danno di Korra Eriona, commesso con la violazione di norme del codice della strada - in ragione dell'estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria ai sensi dell'art. 35 del D. Igs. N. 274/2000. Rilevava il giudicante che l'importo di C 84.000,00 offerto da RC Fondiaria Sai Assicurazioni SpA era idoneo a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, fermo danno non patrimoniale, quantificabile fino a un massimo del 42 % del danno c.d. base come sopra determinato, espressamente prevista dalla citata Tabella del Tribunale di Milano, dovrà essere debitamente comprovata dalla persona offesa in separato giudizio civile, come pure dovranno essere idoneamente provate le ipotetiche spese mediche necessarie alla eliminazione totale degli esiti cicatriziali, in contraddittorio fra le parti nell'eventuale giudizio civile". Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la parte civile deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per inosservanza e erronea applicazione degli artt. 226, 228 c.p.p. Osserva che i quesiti formulati in sede di conferimento di incarico peritale erano inidonei in relazione alle finalità enunciate in sede di conferimento dell'incarico medesimo, finalità consistenti nell'integrale valutazione del danno alla persona, poiché non erano stati ammessi documenti provenienti da strutture non pubbliche, quali gli atti valutativi dei consulenti tecnici della persona offesa. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale in relazione alle osservazioni alle risultanze peritali svolte dalla persona offesa, osservazioni che avrebbero dovuto indurre il giudice alla rinnovazione della perizia. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000. Osserva che la declaratoria di estinzione del reato conseguente a condotte di cui all'art. 35 citato presuppone la positiva valutazione (nella specie mancante) ad opera del giudicante in punto di sufficienza ed esaustività della condotta riparatoria, senza che trovino spazio forme parziali di risarcimento e richiedendosi, anzi, l'ulteriore riparazione dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Considerato in diritto Va preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata non può essere ricondotta al disposto di cui all'art. 469 c.p.p. La stessa, infatti, è stata resa a seguito dell'espletamento di consulenza tecnica; dal testo risulta, inoltre, che il restando che "la spettanza dell'eventuale maggiorazione del risarcimento del dispositivo è stato pronunciato in udienza. I suindicati caratteri, esulanti da quelli propri del rito camerale previsto nella norma richiamata, valgono a qualificare la decisione come emessa a seguito di dibattimento, come tale soggetta ad appello e non a ricorso per cassazione. Pertanto il ricorso, contenente anche censure attinenti alla motivazione (e in quanto tale esulante dai caratteri propri del ricorso immediato ai sensi dell'art. 569 c.p.p.), deve essere qualificato come appello e va disposta la trasmissione l'espletamento del giudizio di gravame. P.Q.M. La Corte Qualifica il proposto ricorso quale atto di appello e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per il giudizio d'appello. Così deciso in Roma il 29/1/2014 Il Con gliere relatore Il Presidente degli atti al giudice competente (specificamente il Tribunale di Pescara) per

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