Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 798 del 28/06/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 798 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Aquino Maria Rosaria, nata a Boscoreale il 10-01-1970
avverso la sentenza del 10-12-2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Birritteri che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l’avvocato Alfredo Sorge che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 28/06/2017

RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di
appello di Napoli, in riforma della sentenza del tribunale di Torre Annunziata del
13 aprile 2010, ha assolto la ricorrente dai reati ascritti ai capi a), b), c) e d)
limitatamente alle condotte accertate nel 2003 per non aver commesso il fatto,
dichiarando non doversi procedere a carico della stessa in ordine ai reati di cui ai
capi a), b) e c) per le condotte accertate in data 29 novembre 2008 perché

sub d), limitatamente alle violazioni accertate il 29 novembre 2000, ed f) ) in mesi
cinque e giorni venti di reclusione.
Con il capo d) alla ricorrente è stato contestato il reato previsto dall’articolo
181, comma 1-bis, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per aver eseguito
un manufatto di forma circolare di 130 m 2 con struttura in ferro e ampliamento
di 40 m 2 ; un piano seminterrato di mq 130; un corpo di fabbrica di mq 36; una
tettoia di mq 36; una piscina di mq 100; una recinzione di metri 70; la
sistemazione dell’aria per 500 m 2 ; un ampliamento di metri 6,50 x 9,70 \\.”
composto da piano seminterrato piano rialzato, su area che, ai sensi dell’,articolo
136 e, per le sue caratteristiche paesaggistiche è stata dichiarata notevole
interesse pubblico con apposito provvedimento (decreto ministeriale 27 giugno
1985), in assenza della prescritta autorizzazione, mentre al capo f) alla
ricorrente è stato contestato il reato previsto dagli articoli 59, comma 2, 110,
349, comma 2, del codice penale per avere, in concorso con il custode, violato i
sigilli al manufatto di cui al capo a) il 3 ottobre 2003 al fine di assicurare la
conservazione e l’identità delle opere. Reato accertato in Pompei il 29 novembre
2008.

2.

Per l’annullamento dell’impugnata sentenza la ricorrente, tramite il

difensore, solleva sei motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell’articolo
173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
Con essi lamenta la nullità della sentenza per inosservanza delle disposizioni
previste dagli articoli 516 e seguenti del codice di procedura penale
relativamente al verdetto di colpevolezza pronunciato in relazione al capo d)
“limitatamente alle violazioni accertate il 29 novembre 2008”, con particolare

riferimento ai fatti che appaiono ricompresi nel verbale di accertamento del 29
novembre 2008 ma che non hanno formato oggetto di rituale contestazione, fatti
che dovevano dunque ritenersi nuovi con conseguente violazione della legge
processuale in relazione all’articolo 522 del codice di procedura penale nonché
per violazione degli articoli 24-111-117, comma 1, della Costituzione e

2

estinti i reati per prescrizione e rideterminando la pena,in ordine ai residui reati

dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettere a) e b) della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo (primo motivo); denuncia poi la nullità della sentenza per
violazione dell’articolo 603 del codice di procedura penale nonché per mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta,
avanzata con i motivi di appello ed in sede di conclusioni, di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale (secondo motivo); si duole poi della violazione
dell’articolo 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 42 del 2004 nonché della
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla

da tutti i reati per cui è residuato il giudizio di colpevolezza per non aver
commesso il fatto o perché lo stesso non costituisce reato ai sensi dell’articolo
129 del codice di procedura penale o quanto meno ai sensi dell’articolo 530
capoverso del codice di procedura penale (terzo motivo); eccepisce la nullità
della sentenza per violazione degli articoli 157-158 del codice penale nonché per
la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione su punti
decisivi per il giudizio in ordine alla richiesta, avanzata con i motivi di appello ed
in sede di conclusioni, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in
relazione ai reati per cui è residuato il giudizio di colpevolezza (quarto motivo);
deduce la violazione dell’articolo 181, comma 1-bis, decreto legislativo 42 del
2004 nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione quanto alla richiesta di revoca dell’ordine di rimessione in ripristino
dello stato dei luoghi (quinto motivo); prospetta infine la violazione dell’articolo
175 del codice penale la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla richiesta di concessione della non menzione della
condanna nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 175 del codice penale
(sesto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione, limitatamente al reato di cui al
capo d) della rubrica; nel resto il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza perché, dal
tenore letterale del capo di imputazione, risultano espressamente contestati i
fatti accertati in Pompei il 29 novembre 2008, cosicché la doglianza, che ritiene
detti fatti non contestati, è completamente destituita di fondamento.

3. Anche il secondo motivo di impugnazione è inammissibile per aspecificità.
Va infatti ricordato come la Corte di appello abbia pronunciato nei confronti
dell’imputata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto

3

richiesta, avanzata con i motivi di appello in sede di conclusioni, di assoluzione

limitatamente alle condotte accertate nel 2003, dichiarando la prescrizione per
tutta la restante imputazione e facendo residuare una statuizione di condanna
esclusivamente con riferimento alle violazioni accertate il 29 novembre 2008 e
per il reato di violazione sigilli.
Nel motivo di ricorso, la ricorrente non specifica minimamente se la
documentazione, che assume essere stata oggetto della richiesta di rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale, fosse relativa e pertinente alle infrazioni per le
quali la ricorrente è stata assolta ovvero a quella per la quale era residuata la

Consegue pertanto l’inammissibilità del motivo, con la specificazione che la
motivazione circa la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale può ben ritenersi
fornita per implicito quando, attraverso le argomentazioni svolte in sentenza, il
giudice abbia dato sufficiente ragione, come nel caso in esame, del proprio
convincimento e della adeguatezza degli elementi probatori acquisiti,
dimostrando cosi la inutilità, totale ovvero solo parziale, della richiesta
rinnovazione che, nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza
dell’istruttoria espletata in primo grado, è, per consolidata giurisprudenza di
legittimità (recentemente, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci,
Rv. 266820) un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso
esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter
decidere allo stato degli atti.

4. Il terzo motivo di gravame è inammissibile per manifesta infondatezza,
avendo Corte di appello – con accertamento di fatto, corredato da adeguata e
logica motivazione, insuscettibile pertanto di essere sottoposto al controllo di
legittimità – ritenuto che le opere accertate nell’anno 2008 riguardavano nuovi
manufatti: in particolare, un manufatto terraneo lato est del fondo di 150 m 2 ,
ancora in fase di rifinitura, mancante degli infissi esterni ed interni, delle
rifiniture agli impianti elettrici nonché di una piscina di 100 m 2 , della recinzione
lato nord con muro con sviluppo di metri 70 e altezza 2,50 e sistemazione
dell’intera area, affermando come non fosse certamente possibile retrodatare ad
epoca anteriore al 2007, ossia al passaggio alla ricorrente del possesso
dell’immobile, dette opere, in quanto si trattava di opere in parte ancora in fase
di rifinitura, tanto è vero che, come da verbale del 29 novembre 2008, non si
poté accedere al piano seminterrato ed al piano rialzato realizzati in
ampliamento al fabbricato già oggetto di sequestro del 3 ottobre 2003 in quanto
le chiavi erano in possesso dell’elettricista e quindi dell’appaltatore.
Attestata in sentenza la continuazione delle opere, in corso di sequestro e
dopo il passaggio dell’immobile alla ricorrente, ne consegue come anche il reato
di violazione dei sigilli sia stato correttamente ritenuto configurabile.
4

statuizione di condanna.

4. Il sesto motivo di impugnazione concernente la doglianza circa la
mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna è del tutto
generico.
Infatti, l’obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del
beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione,
siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all’art. 133 cod. pen.,
legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012,
dep. 2013, Maione, Rv. 254681), dovendosi ricordare che, in tema di

ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano
improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 5, n. 4415
del 05/03/1999, Tedesco, Rv. 213114).

5. Il quarto ed il quinto motivo di gravame, essendo tra loro strettamente
connessi, possono essere congiuntamente esaminati.
L’eccezione di prescrizione (quarto motivo) deve infatti essere accolta a
causa della riqualificazione giuridica che deve essere disposta per il reato di cui
al capo d) in conseguenza della sentenza n. 56 del 2016 della Corte
costituzionale, ricorrendo, con tutta evidenza, la sussumibilità degli interventi
edilizi, così come contestati, nell’ambito della fattispecie contravvenzionale, di
cui all’articolo 181, comma 1, decreto legislativo n. 42 del 2004 e non più nella
fattispecie delittuosa, di cui all’articolo 181-bis, comma 1, stesso decreto,
circostanza che parifica il reato paesaggistico ai reati urbanistici per i quali la
prescrizione era stata già dichiarata, in quanto contravvenzioni consumate, tutte,
nel novembre del 2008.
Ne consegue perciò che, quanto alla prescrizione del reato, il medesimo
regime deve essere applicato per la contravvenzione di cui al capo d) che va
pertanto riqualificata come contravvenzione ex articolo 181, comma 1, decreto
legislativo n. 42 del 2004, mentre l’eccezione di prescrizione è manifestamente
infondata in relazione alla reato di violazione di sigilli, il cui rapporto giuridico
processuale deve ritenersi del tutto autonomo rispetto al reato paesaggistico.
Alla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo d), consegue la
revoca dell’ordine di rimessione in pristino, oggetto del quinto motivo di
gravame, che va pertanto accolto per quanto di ragione.

6. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio,
limitatamente al capo d) della rubrica, perché, qualificato il reato come
contravvenzione ex articolo 181, comma 1, decreto legislativo n. 42 del 2004, il
reato è estinto per prescrizione.

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motivazione in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in

Non potendo la Corte di cassazione rideterminare la pena, perché la penabase era stata determinata sul presupposto che il reato dichiarato estinto fosse
quello più grave, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione
della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena.
Revocato l’ordine di rimessione in pristino, il ricorso va dichiarato
inammissibile nel resto.
P.Q.M.

comma 1, decreto legislativo n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza
impugnata per essere detto reato estinto per prescrizione e con rinvio per la
determinazione della pena in ordine alla residuo reato di cui al capo f) ad altra
sezione della corte di appello di Napoli.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Revoca l’ordinanza di rimessione in pristino.
Così deciso il 28/06/2017

Qualificato il reato di cui al capo d) come contravvenzione ex articolo 181,

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