Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 798 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 798 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIANO ANTONINO N. IL 05/10/1952
avverso l’ordinanza n. 3984/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 11/03/2013
sentita la rJazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/ite le conclusioni del PG Dott.
\-•/a- z=t-ozz- A–

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 18/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11.3.2013 il Tribunale di sorveglianza di Napoli
rigettava l’ istanza avanzata da Antonino Miano, ai sensi dell’art. 50 Ord. Pen..
Premetteva che il predetto è detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo
determinata a seguito del provvedimento di cumulo del 6.5.2003 relativo ai reati
di associazione per delinquere, sequestro di persona a scopo di estorsione,
tentato omicidio, associazione finalizzata al commercio internazionale di

Riteneva il tribunale che, pur dovendosi riconoscere lo sforzo finalizzato al
reinserimento, la condotta regolare e la positiva esperienza dei permessi premio,
manca una completa revisione critica delle condotte illecite e non risulta
adeguatamente valutata la compatibilità dell’espiazione della pena all’esterno.
Rilevava, altresì, che, nonostante le sollecitazioni, il Miano non ha fornito
elementi di valutazione in ordine ai rapporti con i familiari delle vittime.
Sottolineava, ancora, il parere negativo del CPOS in ordine alla attualità dei
collegamenti con ambienti criminali, nonché, il comportamento tenuto nel corso
dell’udienza dinanzi al tribunale, stigmatizzando la condotta arrogante.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato,
a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione dell’ordinanza impugnata.
Lamenta, in primo luogo, che il tribunale ha omesso di verificare quanto
riferito dal CPOS di Napoli genericamente at in contraddizione con le attua
informazioni fornite da altre autorità

( con conseguente necessità di un
approfondimento di indagine/ anche tenuto conto che il Miano è detenuto dal
1983.
Censura, altresì, l’ordinanza impugnata avuto riguardo alla motivazione
ritenuta contraddittoria perché da un canto riconosce gli sforzi per il
reinserimento e la condotta regolare e dall’altra valuta negativamente il mancato
riconoscimento di responsabilità che non può costituire ragione legittima del
diniego della misura alternativa.

Il ricorrente contesta, infine, la valutazione negativa del comportamento diatnel corso dell’udienza in assenza dell’applicazione di una sanzione ai
sensi dell’art.77 legge n. 345 del 1975.
Con memoria in data 30.10.2013, il Miano ribadisce le suddette doglianze al
fine di replicare alle conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso.

2

stupefacenti.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
La concessione delle misure alternative alla detenzione implica un giudizio
prognostico attinente alla rieducazione, al recupero e al reinserimento sociale del
condannato e alla prevenzione del pericolo di reiterazione di reati.
Tenuto conto dell’effettiva ed ampia portata precettiva della funzione
rieducativa della pena, la concedibilità o meno delle misure alternative alla

connotano la posizione individuale del singolo condannato e delle diverse
opportunità offerte da ciascuna misura secondo il criterio della progressività
trattamentale. Detta valutazione deve, all’evidenza, essere rappresentata nella
motivazione del provvedimento connotata dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e di logicità sui quali può intervenire il sindacato di legittimità.
Osserva il Collegio che il tribunale ha fatto corretta applicazione dei predetti
principi, dando atto del convincimento al quale è pervenuto con motivazione, se
pur sintetica, immune dai denunciati vizi. Invero, dal tessuto motivazionale
dell’ordinanza impugnata si evincono le argomentazioni che il tribunale di
sorveglianza ha posto a fondamento del diniego della misura alternativa della
semilibertà, sottolineando, in particolare, la mancata completa revisione critica
delle condotte illecite da parte del condannato e la necessità di ulteriore
valutazione in ordine alla compatibilità dell’espiazione della pena all’esterno
tenuto conto della pericolosità sociale manifesta.
Le ulteriori doglianze proposte dal ricorrente si sostanziano in censure di
fatto, volte alla rivalutazione delle circostanze acquisite, preclusa nel giudizio di
legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 18 dicembre 2013.

detenzione postula la valutazione, in concreto, delle specifiche condizioni che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA