Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7977 del 26/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7977 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGGIORE MARIA PIERA N. IL 01/03/1986
avverso l’ordinanza n. 3861/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO
GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

la:

LL

Data Udienza: 26/10/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con l’ordinanza di cu in epigrafe la corte di appello di Genova

Maggiore Maria Piera avverso la sentenza con cui il tribunale di
Genova, in data 11.6.2013, aveva condannato la suddetta
imputata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui
agli artt. 56, 624, 625, n. 2, c.p., per genericità dei motivi posti a
fondamento dell’impugnazione.
2.

Avverso il suddetto provvedimento, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la
Maggiore, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Andrea
Gotelli, del Foro di Chiavari, lamentando la manifesta illogicità
della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto,
evidenzia la ricorrente, nell’atto di appello la difesa lamentava
l’eccessiva entità del trattamento sanzionatorio rispetto alla
fattispecie di furto tentato, ritenuta dal giudice di primo grado, per
cui appare evidente che si trattasse di un appello volto alla
riduzione della pena irrogata, previa nuova valutazione ai sensi
dell’art. 133, c.p.
2.1. Con requisitoria depositata il 31.3.2015 il pubblico ministero
chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, per la
manifesta infondatezza dei motivi che lo sorreggono.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.
Ed invero, al pari dell’atto di appello, anche il ricorso per
cassazione presentato nell’interesse della Maggiore risulta fondato
su motivi eccessivamente generici, che non contengono una
puntuale critica alla articolata motivazione del giudice di secondo

dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di

grado, il quale ha evidenziato come “nell’atto di impugnazione non
vi è la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi
di fatto che sorreggono la richiesta, poiché l’appellante non
esplicita chiaramente la censura mossa e non illustra le ragioni

indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto”.
La genericità dei motivi di ricorso ha, pertanto, determinato la
violazione dell’art. 581, lett.

c),

c.p.p., che nel dettare, in

generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui
bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel
relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri,

“i

motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai
sensi dell’art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l’appunto,
l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI,
30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n.
8596, rv. 219087).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che
l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non
consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella
determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

2

dell’asserita valutazione del primo giudice”, mancando “ogni

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26.10.2015

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