Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7977 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7977 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTEFUSCO WALTER N. IL 17/02/1973
avverso la sentenza n. 1651/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
19/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ax-e
che ha concluso per £’

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Tdit i dffens

Data Udienza: 17/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Salerno ha
confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Salerno nei
confronti di Montefusco Walter, che era stato tratto a giudizio per rispondere
del reato di guida in stato di ebbrezza.

2. Secondo l’accertamento condotto in primo grado, il 2 febbraio 2009 i
carabinieri si erano portati sul luogo in cui l’autovettura del Montefusco era

tentava di non consentire l’apertura dello sportello dell’auto dei militari per
impedire costoro di scendere dall’auto e al contempo affermava di essere
pregiudicato e di non avere paura dei carabinieri. Poiché il Montefusco
pronunciava altre frasi del genere e teneva un atteggiamento chiaramente
irriguardoso ed ostile e presentava un alito maleodorante di vino, veniva
accompagnato al pronto soccorso per eseguire l’esame del sangue, che tuttavia
si rifiutava di praticare. Allora, condotto in caserma, veniva sottoposto al test
alcolennico che dava quale risultato un tasso pari, nel primo test, a 1,38 g/I e, nel
secondo, di 1,31 g/l.

3. Con l’appello il difensore eccepiva la nullità del giudizio di primo grado per
omessa notifica del decreto di citazione a giudizio; chiedeva la rinnovazione del
dibattimento in quanto nel separato procedimento avente ad oggetto della
resistenza a pubblico ufficiale commessa nelle circostanze di tempo di luogo
sopra descritte, l’imputato era stato sottoposto a perizia medico-legale
psichiatrica dalla quale era emersa una diagnosi di disturbo di personalità di tipo
misto in soggetto con pregressa politossicodipendenza e che trattavasi di
alcolista cronico. La richiesta di rinnovazione, quindi,

aveva ad oggetto

l’acquisizione della sentenza pronunciata nel diverso processo il fine di
dimostrare che il Montefusco non era completamente capace di intendere di
volere al momento del fatto, sì da richiedere la concessione dell’attenuante di cui
all’articolo 89 cod. pen.

4. La Corte di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato in
particolare la richiesta di rinnovazione del dibattimento, affermando che
l’istruttoria dibattimentale nel giudizio di primo grado aveva consentito di
acquisire la necessaria completezza istruttoria.

5. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del
difensore di fiducia, avv. Pierluigi Spadafora.

2

rimasta coinvolta, da sola, in un incidente stradale. All’arrivo dei carabinieri egli

Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale, avendo la
Corte di Appello reso un provvedimento apodittico tanto in relazione alla richiesta
rinnovazione dell’istruttoria che in merito a quella di concessione dell’attenuante
di cui all’art. 89 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso è fondato.
6.1. Giova rammentare che sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai
sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non solo quando vi sia

giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di
completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i
motivi d’appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 6, n. 35918 del
17/06/2009 – dep. 16/09/2009, Greco, Rv. M44763; cfr. anche Sez. 5, n. 27202
del 11/12/2012 – dep. 20/06/2013, Tannoia e altro, Rv. 256314, in ordine alla
insussistenza di una causa di annullamento della sentenza impugnata qualora il
mancato esame concerna un motivo di appello che risulti manifestamente
infondato).
Con specifico riferimento, poi, all’istanza di rinnovazione dell’istruttoria in
grado di appello la giurisprudenza di questa corte è saldamente orientata nel
senso che, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere
specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere
discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza
dell’acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto,
essere sorretta anche da una

viceversa, la decisione può

motivazione implicita nella stessa struttura

argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la
sussistenza di

elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla

responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità

di rinnovare il

dibattimento (ex multis, Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006 – dep. 12/02/2007,
Gagliano, Rv. 236064).
Nel caso ch–

va.

occupa, il giudice di secondo grado ha omesso qualsiasi

indicazione delle ragioni sulla base delle quali ha fondato il giudizio di
compiutezza dell’attività di acquisizione probatoria, limitandosi a operare una
asserzione di carattere apodittico.
Non vi è alcun dubbio, per contro, che la circostanza alla cui dimostrazione
tende la richiesta difensiva è di natura decisiva in ordine alla definizione del
corretto trattamento sanzionatorio.
7. Deve quindi disporsi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, per nuovo esame.

3

un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioniVin punto di
trattamento sanzionatorio e rinvia alla Corte di appello di Salerno.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/2014.

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