Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7976 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7976 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARTOLUCCI UMBERTO N. IL 08/02/1951
avverso la sentenza n. 155/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
08/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott..4′?£er-:,. g 4i2aln,D
che ha concluso per

Data Udienza: 20/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa, sezione distaccata di
Pistoia, che ha giudicato Bartolucci Umberto colpevole del reato di guida in stato
di ebbrezza, commesso il 9.1.2009 (1,67 e 1,61 g/l).
Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di

La Corte di Appello ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità delle risultanze
dell’alcoltest facendo richiamo alla dichiarazione di un teste che aveva affermato
che l’apparecchio utilizzato era fornito di bollino di omologazione; ma tale
motivazione deriva indebitamente l’effettivo funzionamento dello strumento dalla
sua omologazione, non rilevando che un esemplare omologato ma non
sottoposto a periodica taratura produce risultati inattendibili. Su tale ultimo
adempimento la Corte di Appello nulla ha accertato.
Analogo vizio motivazionale viene colto laddove il giudice di merito ricava
dal fatto che il Bartolucci fosse stato rinvenuto nell’auto ferma sul ciglio della
strada con il motore spento la conclusione che egli si era posto alla guida nelle
condizioni di ebbrezza alcolica poi accertate, e ciò in quanto la posizione dell’auto
era pericolosa ed anomala. Rileva l’esponente che le emergenze fattuali sono
compatibili anche con l’assunzione di alcol successivamente al’arresto del veicolo
e che la Corte distrettuale non ha evidenziato alcun elemento fattuale che possa
condurle ad escludere ricostruzioni alternative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1. Quanto alli asserita inutilizzabilità delle prove acquisite mediante la
strumentazione prevista dall’art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
(regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada), questa Corte
ha ripetutamente statuito che la mancata prova dell’avvenuta omologazione e/o
della taratura periodica della stessa non determina alcuna inutilizzabilità
dell’atto. In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest
costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere
dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento
dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione
dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o
assenza di omologazione dell’apparecchio (Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011 dep. 05/05/2011, Neri, Rv. 250324; Sez. 4, n. 8591 del 16/1/2008, Letteriello,
non massimata).

2

fiducia, avv. Manuele Ciappi, e con un primo motivo deduce vizio motivazionale.

A ciò aggiungasi che il citato articolo 379, ai commi 6, 7 e 8 si limita ad indicare
le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere
omologati ed adoperati, senza prevedere alcun divieto la cui violazione determini
l’inutilizzabilità delle prove acquisite (Sez. 4, n. 44833 del 21/9/2010, Di Mauro,
non massimata).
L’applicazione di tali principi al caso in esame, in cui il ricorrente si è limitato ad
affermare la omessa considerazione della eventuale carenza di taratura
dell’apparecchio, rende evidente la manifesta infondatezza della censura.

2.2. Quanto al secondo, mette conto rammentare che compito di questa
Corte non è operare una scelta tra le possibili ricostruzioni della vicenda oggetto
del processo, sovrapponendo eventualmente quella preferita all’accertamento
operato nei gradi di merito. Il giudice di legittimità è infatti chiamato ad una
verifica della congruenza logico-giuridica della motivazione esibita dalla decisione
impugnata, tenendo fermi i dati fattuali accertati nel giudizio di merito, salvo non
venga denunciato il travisamento della prova. Nel caso che occupa, la Corte di
Appello ha ricavato dalla particolare posizione nella quale era stato rinvenuto il
veicolo con a bordo il Bartolucci (“posizione talmente pericolosa ed anomala”,
l’ha definita la Corte distrettuale) la prova che questi non aveva eseguito una
normale manovra di sosta e da ciò – e dalla entità dello stato di ebbrezza – è
risalita al dato della preesistenza dello stato di alterazione psico-fisica all’arresto
del veicolo. Trattasi di motivazione congruente rispetto alle emergenze
probatorie e non manifestamente illogica.

3. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro
1500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/12/2013.

Il primo motivo non può quindi trovare accoglimento.

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