Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7975 del 20/12/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7975 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANTONI DANIELE N. IL 31/12/1979
avverso la sentenza n. 2706/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
05/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale inpersona del Dott. A-mceoLí,a2Lamo
che ha concluso per ,< 1 9n 11
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nrik) o Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Data Udienza: 20/12/2013 RITENUTO IN FATTO
1. Il 5/06/2012 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della
sentenza emessa il 4/03/2011 dal Tribunale di Mantova nei confronti di Cantoni
Daniele, pronunciando su appello del Procuratore Generale presso la Corte di
Appello che lamentava che il primo giudice avesse ingiustificatamente escluso
l'aggravante di cui all'articolo 186, comma 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285,
ritenuta tale circostanza aggravante, ha rideterminato la pena in anni 1 di 2. Il Tribunale di Mantova aveva determinato la pena in mesi 6 di arresto ed
euro 2.000,00 di ammenda, concesse le attenuanti generiche ed esclusa
l'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art.186 cod. strada.
3. Ricorre per cassazione Daniele Cantoni lamentando violazione dell'art.62
bis e 69 cod. pen. in relazione all'art.606, comma 1, lett.b) cod.proc.pen. nonché
vizio motivazionale, censurando la sentenza della Corte di Appello per non aver
tenuto in considerazione che il giudice di primo grado aveva concesso
all'imputato le attenuanti generiche, omettendo di procedere al bilanciamento
delle circostanze così come previsto dall'art.69 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La corretta interpretazione della disposizione che si assume violata deve
partire dalla analisi della rubrica dell'art.63 cod.pen., destinato a disciplinare
l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena; la presenza nella rubrica
della lettera "o" utilizzata in chiaro senso disgiuntivo, segnala che le norme
dettate sono destinate a regolare la determinazione della pena nei casi di
presenza di una sola circostanza o di più circostanze omogenee. In tal senso si è
pronunciata questa Corte di legittimità, laddove ha statuito che, in tema di
stupefacenti, quando la circostanza aggravante ad effetto speciale, prevista
dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 concorre con le circostanze
attenuanti generiche, si applica la previsione dell'art. 69 cod.pen., ossia
l'obbligatorio giudizio di comparazione, e non la disposizione dell'art.63, comma
3, cod.pen., che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee"
(Sez. 3, n.2134 del 16/12/2008, dep. 20/01/2009, Rv.242178; Sez. 4, n.2282
del 23/01/1998, Rv. 210580).
2.1. Tale principio è stato ribadito da questa Sezione con specifico
riferimento all'aggravante prevista dall'art.186, comma 2-bis, cod.strada, essendo stato affermato che, quando la circostanza aggravante ad effetto
speciale di aver provocato un incidente stradale concorre con le circostanze
attenuanti generiche, deve procedersi al giudizio di bilanciamento previsto
2 arresto ed euro 4.000,00 di ammenda. dall'art.69 cod. pen. (Sez. 4, n.7460 del 13/11/2012,dep. 14/02/2013, P.G. in
proc. Florio, Rv. 254475
3. Pertanto, in presenza di circostanze non omogenee, dovrà farsi luogo al
giudizio di comparazione, nel caso in esame omesso dalla Corte di Appello,
previo annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale giudizio e,
conseguentemente, per la determinazione della pena applicabile.
P.Q.M. bilanciamento delle circostanze e alla pena e rinvia sul punto alla Corte di
Appello di Brescia.
Così deciso il 20/12/2013 Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla statuizione relativa al