Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7970 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7970 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
KAZAKIEVICIUS VITALU N. IL 01/07/1979
avverso la sentenza n. 1056/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. o i’cAR cE0 trc-PLO
che ha concluso per

\

Udito, per la parte
Udi

Data Udienza: 13/12/2013

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1.

Con sentenza del 10/10/2011 il Tribunale di Pisa condannava

Kazakievicius Vitalij alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa per
avere in concorso con altri illecitamente importato e detenuto un quantitativo di
sostanza stupefacente pari a 3928,10 g di hashish occultati all’interno
dell’apparato digerente: in particolare si accertava che il Kazakievicius aveva
ingerito e trasportato 80 ovuli del complessivo peso di 817,85 g con principio

Con sentenza del 19/6/2012, la Corte d’appello di Firenze in parziale riforma
della pronuncia di primo grado, riduceva la pena riconoscendo la circostanza
attenuante del fatto di lieve entità in considerazione «dello scarso principio attivo
contenuto nella sia pur significativa quantità di hashish trasportato», nonché del
«comportamento omissivo e …

[del] ruolo meramente esecutivo di “mulo”

rivestito dal corriere».
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore
generale presso la Corte d’appello di Firenze deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione, assumendo essere erronea la concessione dell’attenuante
«alla luce delle risultanze processuali e in particolare del quantitativo di droga».
Osserva che il dato relativo allo scarso principio attivo è di per sé irrilevante
atteso che, pur in presenza di un basso principio attivo, il quantitativo di
sostanza pura può essere comunque rilevante.
Evidenzia al riguardo che nella specie un principio attivo del 20,2% in
rapporto a un peso complessivo di 817,85 g non è scarso, ma usuale per
l’hashish e semmai elevato, essendo peraltro ricavabili circa 6050 dosi medie
singole.
Soggiunge che nemmeno le altre argomentazioni sono tali da poter eludere
il rilevante dato ponderale: il comportamento omissivo in quanto necessitato
dall’evidenza dei fatti; la motivazione a delinquere in quanto solo affermata

attivo del 20,2% pari a circa 6050 dosi medie singole.

dall’imputato ma priva di riscontri.
Infine contesta la rilevanza attribuita al tipo di droga trasportato, avendo il
legislatore parificato ad ogni effetto le varie sostanze droganti.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo pacifico indirizzo, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della
concedibilità o meno della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli
elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi,
modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto

materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della
condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento
dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che
la lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve entità’ (v. ex multis Sez. 4, n.
6732 del 22/12/2011 – dep. 20/02/2012, Sabatino, Rv. 251942).
Nel caso che occupa, il riferimento al dato ponderale, giusta quanto rilevato
dal P.G. ricorrente, si rivela già di per sé ostativo al riconoscimento della detta
attenuante, considerato il peso complessivo della sostanza ingerita dal prevenuto

palesemente non trascurabile).
La motivazione della Corte territoriale, avendo trascurato o comunque
immotivatamente sottovalutato tale aspetto, si appalesa carente e illogica.
Stante il rilievo dirimente comunque assegnabile al sopra illustrato dato
quantitativo, perdono rilievo, poi, le ulteriori argomentazioni spese in sentenza in
ordine al comportamento processuale e al movente addotto dall’imputato, in
ordine ai quali peraltro, giusta quanto pure dedotto dal ricorrente, la motivazione
della sentenza impugnata appare carente sia nella ponderazione del
contrapposto rilievo assegnabile al contesto procedimentale nelle quali il
comportamento dell’imputato si è iscritto, sia nella indicazione delle fonti del
convincimento espresso riguardo ai motivi soggettivi dell’azione delittuosa,
invero verosimilmente rappresentate solo dalle dichiarazioni del prevenuto.

3. Va pertanto pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata, con
rinvio alla Corte d’appello di Firenze per un nuovo esame sul punto oggetto di
impugnazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per
nuovo esame,.
Così deciso il 13/12/2013.

e il numero di dosi medie singole da essa ricavabile (6050, quantitativo

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