Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 797 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 797 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPPELLO MASSIMILIANO N. IL 12/08/1967
avverso l’ordinanza n. 406/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
14/05/2013
sentita la rlaione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
. ‘1″-z lette/septite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 18/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, quale giudice
dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata da Massimiliano Cappello, volta ad
ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod.
proc. pen., in relazione ai reati giudicati con sette sentenze indicate nell’istanza.
Rilevava che gli unici reati in relazione ai quali potrebbe ipotizzarsi l’identità
del disegno criminoso sono quelli giudicati con le sentenze indicate ai numeri 3),

significativa distanza temporale. Tuttavia, i reati di rapina di cui alle sentenze n.
3) e n. 4) sono stati commessi nel 1998 e, pertanto, non possono rientrare nel
programma criminoso del sodalizio mafioso, finalizzato anche alla commissione
di rapine, al quale il Cappello ha partecipato (sentenza n. 6) per un periodo
molto limitato e successivo tra luglio 2003 e gennaio 2004.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di
fiducia, il condannato deducendo la violazione di legge ed il vizio della
motivazione.
Rileva, in primo luogo, come dalla motivazione delle sentenze relative ai
reati di rapina aggravata, in specie quella indicata al numero 4), si rilevi che le
rapine erano state commesse a vantaggio del clan Cappello cui, peraltro, erano
destinati i proventi dei reati contro il patrimonio commessi dai sodali.
Del tutto irrilevante deve ritenersi, ad avviso del ricorrente, la circostanza
che il Cappello non fosse stato già condannato per il reato associativo con
riferimento al periodo antecedente a quello nel quale sono state commesse le
rapine, risultando in atti come lo stesso già nel 1998 agisse con lo specifico
intento di favorire l’attività illecita del sodalizio omonimo con ruolo direttivo.
Anche l’episodio di rapina e di furto oggetto della sentenza indicata al
numero 3) risulta commesso in epoca prossima (novembre 1997) a quella della
precedente rapina (marzo-luglio 1998).
Assume, quindi, il ricorrente l’unicità del disegno criminoso tra il predetto
episodio di rapina ed il reato di cui all’art. 5 legge 575 del 1965 commesso due
giorni dopo (29.11.1997); detta violazione ha riguardo all’allontanamento dal
luogo di soggiorno obbligato proprio al fine di commettere la predetta rapina.
Lamenta, quindi, la mancanza di motivazione in ordine agli elementi
desumibili dalle imputazioni e dal contenuto della sentenze di condanna relative
ai reati per i quali è stato chiesto il riconoscimento della continuazione.
Infine, deduce il vizio della motivazione avuto riguardo al rigetto della
continuazione con riferimento a tutte le altre sentenze di condanna, avendo il
tribunale adottato una motivazione del tutto generica.

4) e 6), atteso che gli altri afferiscono a fatti di diversa natura commessi a

Con memoria in data 27.11.2013 il ricorrente ribadisce le predette doglianze
richiamando gli arresti di questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, è fondato.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare

in

executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i

dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso
non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità
della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.
Naturalmente, possono essere posti a fondamento della valutazione anche
soltanto alcuni di detti indici, purché siano pregnanti ed idonei ad essere
privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo della
continuazione.
Nella specie la motivazione della ordinanza del tribunale, tenuto conto della
prossimità temporale e della omogeneità di alcuni reati giudicati con le sentenze
cui si riferisce l’istanza, deve ritenersi generica e non ancorata ad elementi di
fatto concreti tratti dagli atti del procedimento ed, in particolare, dalle sentenze
di condanna di cui non è stato dato atto nel provvedimento impugnato limitato
alla valutazione dell’epoca cui si riferisce la formale contestazione della
partecipazione del condannato al sodalizio finalizzato anche alla commissione di
reati di rapina.
Pertanto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania
per nuovo esame. Tenuto conto della intervenuta decisione della Corte
costituzionale n. 183 del 2013 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. nella parte in cui
non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo
l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza
di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della
disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice, il
giudice del rinvio dovrà decidere in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Catania.
Così deciso, il 18 dicembre 201MOSITATA
Il nsigliere estensore

1N CÀNCELL ELUA Il Presidente

reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati

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