Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7968 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7968 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI MATTIA ELEONORA N. IL 26/06/1978
avverso la sentenza n. 1231/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
10/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ENAt e o haz HA,g
che ha concluso per

Data Udienza: 06/12/2013

i

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza resa in data 10/1/2013, la Corte d’appello di Ancona
confermava la sentenza con la quale, in data 11/10/2011, il Tribunale di Ascoli
Piceno aveva dichiarato Di Mattia Eleonora responsabile del reato p. e p. dall’art.
186, comma 2, lett. b) cod. strada per essersi posta alla guida del veicolo
Citroen C3 targato DL 170 IW in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di
bevande alcoliche (alcolemia gli 0.89 e g/I 0.82); fatto accertato in Ascoli Piceno

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata, per mezzo del proprio
difensore, sulla base di tre motivi.
Con il primo denuncia inosservanza di norma processuale stabilita a pena di
nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in relazione agli art. 601 n.
5, 178 e 179 cod. proc. pen. per essere stato omesso l’invio al difensore del
decreto di citazione per il giudizio di appello per l’udienza del 10/1/2013.
Con il secondo deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 175 cod.
pen., nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc.
pen.) in relazione al diniego del beneficio della non menzione.
Con il terzo deduce infine vizio di inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale nonché contraddittoria ed errata motivazione (art. 606, comma 1,
lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione alla determinazione della pena in
misura superiore al minimo previsto.

Considerato in diritto

2. È fondato il primo motivo di ricorso.
Non vi è prova in atti della notifica al difensore di fiducia del decreto di
citazione per il giudizio di appello.
Risulta nominato in udienza un suo sostituto ai sensi dell’art. 97 comma 4
cod. proc. pen., senza però che si ricavi dal relativo verbale o da altri atti del
fascicolo processuale che si sia previamente proceduto ad alcun accertamento
circa la conoscenza che dell’udienza avesse il difensore di fiducia dell’imputata e,
segnatamente, in ordine alla notifica del decreto di citazione avanti la corte
d’appello per il giudizio di gravame.
L’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento al difensore di fiducia
dell’imputato determina, infatti, nullità di ordine generale prevista dall’art. 178,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Essa, infatti, afferisce alla difesa dell’imputato ed è insanabile ex art. 179
cod. proc. pen., con una successiva nomina di un difensore di ufficio, non

il 7 marzo 2009.

,

potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla
persona che riscuote la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi
adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (v., in termini, Sez. 3,
n. 6240 del 14/01/2009, Plaka, Rv. 242530).
Va pertanto pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata, con
rinvio alla Corte d’Appello d Perugia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per
l’ulteriore corso.
Così deciso il 6/12/2013

I

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