Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7967 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7967 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZANUTTO FRANCESCO N. IL 22/12/1976
avverso la sentenza n. 179/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
08/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
E cE114 ti
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5:t/Ateo
che ha concluso per
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d.„(

dito, per la parte civ .

Data Udienza: 06/12/2013

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza resa in data 8/5/2013, la Corte d’appello di Trieste
confermava la sentenza con la quale, in data 28/3/2012, il Tribunale di Gorizia
aveva dichiarato Zanutto Francesco responsabile del reato p. e p. dall’art. 186,
comma 2, lett. b) cod. strada a lui ascritto per essere stato colto alla guida del
motociclo marca Aprilia modello Leonardo 250 targato AH36428 in stato di
ebbrezza (alcolemia g/I 3.05 e g/I 3.33) derivante dall’assunzione di bevande

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del proprio
difensore, denunciando inosservanza di norma processuale stabilita a pena di
nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), per essere la sentenza di
condanna fondata su accertamento tramite etilometro affetto da nullità,
tempestivamente eccepita, in quanto eseguito senza il rispetto del disposto
dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen..
Iterando censura disattesa dalla Corte d’appello, rileva al riguardo che
l’avvertimento effettuato dagli agenti accertatori, nei termini in cui può leggersi
nel relativo verbale, risulta contraddittorio e proverebbe la sostanziale violazione
della norma richiamata e con essa una grave lesione del diritto di difesa.
In particolare, posto che nel suddetto verbale si legge testualmente: «il
conducente è stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di
fiducia, ai sensi dell’art. 356 cod. proc. pen. senza diritto per questi di essere
avvisato … è stato altresì reso edotto della circostanza che, in mancanza della
nomina di difensore o in caso di ritardo nell’intervento dello stesso, si sarebbe
proceduto ugualmente all’attività di accertamento sopra descritta»,

ravvisa il

ricorrente una palese contraddizione tra le due affermazioni atteso che, «da un
lato, si sostiene che l’indagato ha il diritto di nominare un difensore, ma che
quest’ultimo non sarebbe stato avvertito, dall’altro, che in caso di ritardo dello

alcoliche; fatto accertato in Grado il 13 luglio 2008.

stesso si sarebbe comunque proceduto all’atto … [, laddove] … la previsione del
ritardo implica necessariamente un avvertimento».

Considerato in diritto

2. Il ricorso è infondato.
Al riguardo, è appena il caso di richiamare – anche perché incidentalmente
ricordato dallo stesso ricorrente – il consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di guida in stato di
ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di tale stato (mediante il c.d.

I

alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile cui il
difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la
polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della
facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (Sez. 4, n. 18654 del 21/3/2013,
Carapella, non mass.; Sez. 4, n. 27736 del 08/05/2007, Nania, Rv. 236933).
Per vero, l’art. 356 cod. proc. pen. prevede soltanto la facoltà del difensore
di assistere alla perquisizione e agli accertamenti urgenti ed all’eventuale
sequestro, “senza diritto di essere preventivamente avvisato”. E l’art. 114 disp.

compimento degli atti indicati nell’art. 356 cod. proc. pen., soltanto l’obbligo di
avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi
assistere dal difensore di fiducia, ma non pone alcun obbligo di avviso per il
difensore né l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio nel caso l’indagato non
intenda farsi assistere da chicchessia. Non costituisce, pertanto, violazione dei
diritti di difesa dell’indagato, né il mancato avviso al difensore, né l’aver
proceduto da parte della Polizia giudiziaria senza attendere l’arrivo del difensore,
anche qualora questi abbia comunque avuto notizia dell’imminente perquisizione
e intenda parteciparvi (v. Sez. 6, n. 11908 del 23/10/1992, Torcaso, Rv.
192917).
L’avvertimento reso nella specie dagli organi accertatori, nei termini testuali
in cui viene richiamato nel ricorso, si rivela pienamente rispettoso del relativo
obbligo loro imposto dalle citate norme, nei limiti detti.
Non è dato comprendere in cosa stia la contraddizione ravvisata dal
ricorrente, essendo le affermazioni richiamate chiare e coerenti nel senso di
illustrare il contenuto del diritto della persona sottoposta all’accertamento, che è
quello e soltanto quello di farsi assistere da un difensore di fiducia ma non anche
quello di attenderne l’arrivo ove i tempi di tale attesa rischino di pregiudicare lo
scopo dell’accertamento.
Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle
spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 6/12/2013

att. cod. proc. pen., a sua volta, impone alla Polizia giudiziaria, nel procedere al

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