Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7966 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7966 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

Data Udienza: 06/12/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NICOSIA
nei confronti di:
BENTIVEGNA SILVESTRO N. IL 02/01/1948
avverso la sentenza n. 356/2010 TRIBUNALE di NICOSIA, del
06/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
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che ha concluso per
olAit Ami a0_,0)-e<- (19Q au.ut-,-t Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. c.vue ok4f2Q9__ 34754/2013 RITENUTO IN FATTO 2.Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica che denuncia violazione di legge per avere il giudice omesso di disporre la sospensione della patente di guida. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. Come noto, l'art. 33 della 1.29 luglio 2010 n. 120 ha introdotto nell'art. 186 un nuovo comma, il 9 bis, che attribuisce al giudice il potere di sostituire per non più di una volta la pena (sia detentiva che pecuniaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente. Nel fare correttamente applicazione di tale istituto, più favorevole, anche al fatto in esame avvenuto prima dell'entrata in vigore della detta legge, il giudice ha tuttavia trascurato di disporre, come avrebbe dovuto, la sospensione della patente di guida. Restando ancora da precisare che per espressa previsione del novellato art. 186 in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, è stabilita la dichiarazione di estinzione del reato, la riduzione a metà della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo. - 2. Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvia sul punto al Tribunale di Enna. tenuto conto del Decreto Legislativo 7 settembre 2012 , n. 155. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Enna. Così deciso il 6.12.2013. 1.Con sentenza del 20 giugno 2013 il Tribunale di Nicosia ha condannato Bentivegna Silvestro a due mesi di arresto e 1000,00 euro di ammenda per guida in stato di ebbrezza, art. 186, co.2 lett. b) , disponendo la conversione della predetta pena in lavoro di pubblica utilità;fatto commesso il 9 agosto 2010.

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