Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7965 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7965 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
BALZANO FABRIZIO N. IL 21/01/1980
avverso la sentenza n. 2/2013 GIUDICE DI PACE di PALESTRINA,
del 06/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eArc… Lie Ciolt
che ha concluso per -f 10„,„,,,02.0z&ua yeur
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Data Udienza: 06/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe pronunciata nei
confronti di Balzano Fabrizio per il reato di lesioni personali colpose commesse
il 14.1.2011 in danno di Ene Ana Maria, dolendosi che il giudice abbia dichiarato
non doversi procedere nei confronti del menzionato Balzano per estinzione del
reato conseguente a remissione tacita della querela deducendola dalla mancata
partecipazione al giudizio; conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.

3. La decisione impugnata, sia pure inconsapevolmente, trova giustificazione in
un indirizzo giurisprudenziale ormai superato da questa Corte di legittimità,
Infatti, le Sezioni Unite hanno statuito che “nel procedimento davanti al giudice
di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000,
ex art. 20 la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato
che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione
tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di
persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152
c.p., comma 2 (S.U. n. 26 del 30.10.2008, PG c/o Viele, rv. 241357).
Va innanzitutto osservato che la sanzione dell’improcedibilità per mancata
presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata
nell’ordinamento vigente solo nel caso previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art.
28, comma 3 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace). L’ipotesi
è quella della mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto di
comparizione delle parti – che ha nelle sue premesse il ricorso immediato della
persona offesa – sia stato regolarmente notificato ai sensi dell’art. 27, comma 4;
per espressa previsione normativa, la mancata comparizione equivale a rinuncia
al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già
presentata.
Nel caso che occupa, l’imputato è stato tratto a giudizio con decreto di citazione
emesso dal P.M., sicché si è fuori del campo di applicazione dell’istituto della
rimessione disciplinato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3.
Oltre il perimetro di tale specifica ipotesi positivamente disciplinata e, pertanto,
sotto il generale profilo delineato dall’art. 152 cod. pen. (al quale il giudice ha
fatto esplicito riferimento), non è affatto previsto dalla legge che la mancata
presentazione nel processo, pur in presenza di espresso avviso del giudice in tal
senso, possa comportare l’improcedibilità dell’azione penale per ritenuta

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sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti.

remissione tacita della querela. Com’è noto, infatti, l’art. 152 c.p., comma 2,
dopo aver premesso che “la remissione è processuale o extraprocessuale”,
dispone che “la remissione extraprocessuale è espressa o tacita” e che “vi è
remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la
volontà di persistere nella querela”. È, quindi, evidente che deve trattarsi di
“fatti” cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che come
opportunamente precisa la sentenza delle S.U. innanzi richiamata, “non
rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d’animo, di meri orientamenti

Può aggiungersi, che la natura extraprocessuale della remissione implica che
essa non può consistere in atti o comportamenti “nel procedimento” di cui
trattasi, dovendo appunto essersi concretizzati all’esterno di tale procedimento.
Va, perciò, riaffermato il principio di diritto secondo cui, all’infuori dell’ipotesi
espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21,
28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la
sollecitazione a comparire fattagli dal giudice procedente, non configura una
remissione tacita di querela, esclusa del resto quella espressa per assoluta
mancanza dei relativi requisiti di legge (Sez. 4, n. 18187 del 28/03/2013 – dep.
19/04/2013, P.G. in proc. De Luca, Rv. 255231).

4. Nella specie, secondo quanto si rileva dall’impugnata sentenza, l’unico
comportamento venuto in rilievo è la mancata comparizione in udienza del
querelante, ossia un fatto che va correttamente situato nel processo e solo in
questo; oltre a siffatto dato, di natura processuale, non risulta alcun altro “fatto”
che sia stato allegato, assodato, comprovato dal quale dedurre che la mancata
comparizione va considerata come effetto, consequenziale e logico di remissione.
Ne deriva l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza al Giudice di pace di
Palestrina.
P.Q.M.
annulla la impugnata sentenza e rinvia al Giudice di Pace di Palestrina per nuovo
esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.12.2013.

eventualmente internamente programmati”.

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