Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7964 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7964 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
PANNONE FRANCESCO N. IL 18/08/1959
avverso la sentenza n. 997/2009 TRIBUNALE di PRATO, del
18/06/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. to.rt.. 0-etavvic
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che ha concluso per 9 ’00~1.14.–LArb
GrA.

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Data Udienza: 06/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe pronunciata nei
confronti di Pannone Francesco per il reato di guida in stato di ebbrezza [art.
186, co. 2 lett. c) C.d.s., commesso il 20.4.2008], dolendosi dell’omessa
applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida derivante ope legis dalla consumazione del reato in questione;
conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza in parte qua con i

Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 186, comma 2 lett. c) del Codice della strada, secondo il tenore
derivante dall’art. 5 d.l. 3.8.2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla I.
2.10.2007, n. 160 (al quale deve farsi riferimento

ratione temporis),

all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Ne consegue che con la sentenza di condanna doveva essere disposta la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
prevista dall’articolo citato; e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta
dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della
sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto (v.,

ex pluribus,

Sez. III, 22

settembre 2006, Sarti, rv. 235532).
Va anche rilevato che il reato oggetto del procedimento risulta estinto per
prescrizione, maturata il 20.4.2013.
Tuttavia, per costante orientamento di questa Corte, la causa estintiva della
prescrizione, maturata “medio tempore”, non può essere dichiarata, per
l’intangibilità degli aspetti attinenti alla responsabilità penale, se l’impugnazione
ha ad oggetto – come nella specie – soltanto il vizio derivante dalla mancata
applicazione di sanzioni amministrative accessorie (Sez. 4, n. 40894 del
08/10/2009 – dep. 23/10/2009, P.G. in proc. Stevic, Rv. 245525).
Ciò perché gli aspetti penali della regiudicanda sono intangibili in quanto coperti
dal giudicato ed è pertanto irrilevante l’eventuale prescrizione del reato maturata
nel frattempo (in termini, Sez. 4, n. 4146 del 18/09/2000 – dep. 06/10/2000 Rv. 217379).
Né tale principio si pone in contrasto con quanto pure affermato da questa
medesima sezione, per la quale il disposto dell’art. 221, co. 2 C.d.s. – che
prevede la cessazione della competenza del giudice penale in ordine alla
violazione amministrativa se il procedimento penale si chiude per estinzione del

conseguenti provvedimenti.

reato o per difetto di una condizione di procedibilità – importa che il giudice
penale non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente, ove maturata la prescrizione (Sez. 4, n. 39878 del
20/01/2012 – dep. 09/10/2012, Albanesi, Rv. 254958). E ciò perché tale
statuizione si indirizza all’ipotesi in cui la prescrizione del reato sia stata
dichiarata nel giudizio di merito e ciò nonostante sia stata disposta la sanzione
amministrativa accessoria.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata limitatamente alla mancata

patente di guida con rinvio al Tribunale di Prato per l’applicazione di detta
sanzione e la determinazione della sua durata.

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e
rinvia sul punto al Tribunale di Prato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.12.2013.

applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

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