Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7961 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7961 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

Data Udienza: 06/12/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JONUZI DZENETA N. IL 10/09/1990
DHJARI GERTA N. IL 13/11/1990
avverso la sentenza n. 392/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
28/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

UditoiPdifensoreAvv.
AlUte03v1

e.3(e tum,d,

5511,dcw, ¶ub
<21 ` oc-RiLz Deek")• , da-11 ytQ dubtur. RITENUTO IN FATTO 1. Jonuzi Djeneta e Dhjari Gerta venivano giudicate dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trento responsabili di furto di capi di abbigliamento perpetrato all'interno dell'esercizio commerciale 'Sorelle Ramonda' e condannate ciascuna, esclusa l'aggravante contestata ed applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro centoventi di multa. confermato la predetta decisione. 2. Ricorrono per cassazione con atto personalmente sottoscritto le imputate e con unitario motivo denunciano violazione di legge e vizio motivazionale per aver la Corte di Appello ritenuto valida la querela proposta da Paolazzi Antonella ancorché questa, ad avviso delle esponenti, non fosse la legale rappresentante dell'esercizio commerciale presso il quale si era verificato il furto e in ogni caso fosse mancante l'atto di conferimento del potere di sporgere querela; inoltre sussiste vizio di motivazione perché l'affermazione per la quale la Paolazzi era legale rappresentante dell'esercizio commerciale era smentita dalla visura camerale versata in atti dalla difesa delle imputate, che indica in Ramonda Mario Domenico l'unico legale rappresentante della società. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. 3.1. Intervenendo su un contrasto giurisprudenziale che aveva reso incerta l'identificazione dei soggetti legittimati a proporre la querela nel caso di furto in supermercati e esercizi commerciali assimilabili, le sezioni unite di questa Corte hanno precisato che la querela è validamente proposta anche dal responsabile dell'esercizio commerciale presso il quale era detenuta la merce sottratta, poiché il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di inteso come relazione di fatto godimento, ma anche nel possesso - che non richiede la diretta fisica disponibilità; possesso che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 - dep. 30/09/2013, Sciuscio, Rv. 255975). 3.2. Il principale argomento utilizzato dalla ricorrenti, facente perno sulla giurisprudenza che escludeva la legittimazione del responsabile dell'esercizio se il potere di proporre querela non gli sia stato espressamente conferito dallo statuto Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Trento ha o da atto negoziale, si palesa quindi infondato. L'opzione interpretativa fatta propria dalla Corte di Appello risulta in linea con i principi posti dal S.C. Il secondo rilievo, che prende le mosse da un asserito travisamento della prova, appare frutto di una non perfetta comprensione delle affermazioni della Corte di Appello, la quale non ha indicato nella Paolazzi il soggetto legale rappresentante della società Sorelle Ramonda - e se lo avesse fatto non ci sarebbe stata ragione di discutere della legittimazione di quella a proporre querela - bensì la persona avente la veste di 'legale rappresentante Qualità che le ricorrenti non contestano, così come non è contestato che in ragione di tale ruolo la Paolazzi avesse un rapporto diretto con l'esercizio commerciale nel quale venne perpetrato il furto. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti ciascuna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.12.2013. dell'esercizio commerciale all'insegna di Sorelle Ramonda a Trento via Bolzano".

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