Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7960 del 06/12/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7960 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZOCCHI DENI9 N. IL 04/08/1978
avverso la sentenza n. 6218/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. €-A4Pe<, 0-eitko_r_
che ha concluso per a -+ty. d.kk )ul-, 2+4,", kkokm),, e,eJ ttkA-nr- e`c".Pet 'n° 241.044›• Data Udienza: 06/12/2013 RITENUTO IN FATTO
1. Mazzocchi Denis veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione dal
Tribunale di Varese perché giudicato responsabile del reato di cui all'art. 589
cod. pen., per aver cagionato la morte del motociclista Contini Fabio per colpa
consistita nell'eseguire in modo non conforme alle regole della circolazione
stradale una manovra di retromarcia mentre era alla guida di un camion.
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ricostruita la condotta commissiva di questi che consistette nella invasione della
strada a retromarcia, provenendo da una zona sterrata, con una manovra
impropria e difficile, su un mezzo di notevoli proporzioni". 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Mazzocchi a mezzo del
difensore di fiducia, avv. Fabio Vedani. 2.1. Con un primo motivo deduce carenza di motivazione, per non aver la
Corte di Appello argomentato in ordine al motivo di appello con il quale si
sosteneva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste Cinquarla perché
consistenti in mere valutazioni ed apprezzamenti. La Corte distrettuale ha
ritenuto di condividere la sentenza di primo grado nonostante essa si fondasse
sulle dichiarazioni del Cinquarla.
Analoga carenza di motivazione ravvisa a riguardo del motivo di appello che
rilevava la fallacia e la lacunosità dell'operato del c.t. del pm, che aveva omesso
di svolgere per intero gli accertamenti demandatigli dall'organo dell'accusa ed
aveva formulato affermazioni incongrue rispetto allo stato dei luoghi e caduto in
ulteriori incoerenze. Anche rispetto a tale area tematica la Corte di Appello si è
limitata a richiamare la sentenza di primo grado.
2.2. Con un secondo motivo si deduce travisamento della prova. Mentre il
Cinquarla ha asserito che nella posizione in cui si trovava l'autocarro non era
possibile vedere i veicoli provenienti dalla via Mameli, la documentazione
fotografica in atti attesta che il Mazzocchi aveva la visuale della sede stradale
2.3. Con un terzo motivo si deduce "violazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in
relazione all'art. 521 c.p.p."
Assume l'esponente che l'imputazione elevata dal p.m. contestava la
violazione dell'obbligo di segnalare con sufficiente anticipo la manovra di
retromarcia messa in atto dal Mazzocchi, anche attraverso segnalazione acustica.
La sentenza di primo grado ha invece ascritto al Mazzocchi di non essersi avvalso
di un collaboratore che facesse le opportune segnalazioni per eseguire la 2 confermato la condanna inflitta al Mazzocchi, giudicando "perfettamente manovra in sicurezza. Si era quindi determinata una violazione processuale con
pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato.
Con l'atto di appello si era evidenziato che tale giudizio non poggiava su
alcuna prova. Si ravvisa quindi carenza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 3.1. Come esattamente rilevato dal ricorrente, nella sentenza impugnata pronuncia di primo grado (alcuni dei quali richiamati con il ricorso in esame,
come esplicato in parte narrativa), ma è del tutto manchevole l'esplicitazione
delle ragioni per le quali la Corte di Appello ha ritenuto che gli stessi fossero
infondati.
Mette conto rammentare, quindi, che in tema di motivazione della sentenza
di appello, la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato una serie di principi
che permettono di identificare con precisione presupposti, estensione e modalità
di adempimento dell'onere motivazionale.
La statuizione dalla quale sembra opportuno prendere le mosse è quella che
asserisce la congruenza della motivazione della sentenza di appello ove il giudice
abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo
dell'imputato, poiché non è necessario fornire risposta 'una per una' a tutte le
deduzioni difensive della parte. Va poi considerato che è ben possibile richiamare
alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, in guisa da
rendere evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione
alle questioni prospettate dalla parte (in tal senso, Sez. 6, n. 1307 del
26/09/2002 - dep. 14/01/2003, Delvai S, Rv. 223061).
La ricerca della sintesi può però condurre ad indulgere in eccesso nella cd.
motivazione per relationem; legittima di per sé, essa corre il rischio di sconfinare
nella mera apparenza motivazionale. Per evitare di dar luogo a motivazione
apparente, apodittica o tautologica essa deve comunque consentire di
individuare, con chiarezza e senza defatiganti ricerche di testuali corrispondenti
espressioni, l'avvenuto, concreto, essenziale e puntuale vaglio autonomo dei
punti specifici devoluti dall'impugnazione ed il percorso argomentativo che l'ha
accompagnata (Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013 - dep. 18/04/2013, Adduci e
altri, Rv. 255393).
Va anche considerato se l'appellante si è limitato alla riproposizione di
questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal
primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente
inconsistenti. Sono propriamente questi i casi nei quali il giudice sono riportati con puntualità i molteplici rilievi mossi con l'atto di appello alla dell'impugnazione può motivare per relazione. Per contro, quando le soluzioni
adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate
dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell'art. 606,
comma primo, lett. e), cod. proc. pen., se il giudice del gravame si limita a
respingere tali censure richiamando la censurata motivazione in termini apodittici
o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull'inadeguatezza od
inconsistenza dei motivi di impugnazione (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008 dep. 11/04/2008, Baretti, Rv. 239735). è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione
confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare
conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le
soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare
sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso
evocare lo schema della motivazione "per relationem" (Sez. 6, n. 49754 del
21/11/2012 - dep. 20/12/2012, Casulli e altri, Rv. 254102; egualmente Sez. 3,
n. 24252 del 13/05/2010 - dep. 24/06/2010, 0, Rv. 247287, per la quale "è
viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di
specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi "per
relationem", limitandosi a richiamare quest'ultima).
La motivazione "per relationem", pertanto, deve in ogni caso dare conto del
fatto che le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non
contengono elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo
stesso (Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008 - dep. 14/10/2008, Raso e altri, Rv.
241062). 4. Nel caso in esame la sentenza impugnata contravviene a tutti i principi
sopra richiamati, riducendosi alle seguenti frasi: "... è stata perfettamente
ricostruita la condotta commissiva di questi (del Mazzocchi) che consistette nella
invasione della strada a retromarcia, provenendo da una zona sterrata, con una
manovra impropria e difficile, su un mezzo di notevoli proporzioni". La
ricostruzione della sentenza di prime cure è, quindi, totalmente condivisa da
questa Corte che la fa propria e si riporta integralmente alla motivazione chiara e
lineare di primo grado".
Ne consegue l'annullamento della medesima con rinvio alla Corte di Appello
di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano per nuovo
esame. Pertanto, la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.12.2013.