Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7960 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7960 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZOCCHI DENI9 N. IL 04/08/1978
avverso la sentenza n. 6218/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. €-A4Pe<, 0-eitko_r_ che ha concluso per a -+ty. d.kk )ul-, 2+4,", kkokm),, e,eJ ttkA-nr- e`c".Pet 'n° 241.044›• Data Udienza: 06/12/2013 RITENUTO IN FATTO 1. Mazzocchi Denis veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione dal Tribunale di Varese perché giudicato responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen., per aver cagionato la morte del motociclista Contini Fabio per colpa consistita nell'eseguire in modo non conforme alle regole della circolazione stradale una manovra di retromarcia mentre era alla guida di un camion. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ricostruita la condotta commissiva di questi che consistette nella invasione della strada a retromarcia, provenendo da una zona sterrata, con una manovra impropria e difficile, su un mezzo di notevoli proporzioni". 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Mazzocchi a mezzo del difensore di fiducia, avv. Fabio Vedani. 2.1. Con un primo motivo deduce carenza di motivazione, per non aver la Corte di Appello argomentato in ordine al motivo di appello con il quale si sosteneva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste Cinquarla perché consistenti in mere valutazioni ed apprezzamenti. La Corte distrettuale ha ritenuto di condividere la sentenza di primo grado nonostante essa si fondasse sulle dichiarazioni del Cinquarla. Analoga carenza di motivazione ravvisa a riguardo del motivo di appello che rilevava la fallacia e la lacunosità dell'operato del c.t. del pm, che aveva omesso di svolgere per intero gli accertamenti demandatigli dall'organo dell'accusa ed aveva formulato affermazioni incongrue rispetto allo stato dei luoghi e caduto in ulteriori incoerenze. Anche rispetto a tale area tematica la Corte di Appello si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado. 2.2. Con un secondo motivo si deduce travisamento della prova. Mentre il Cinquarla ha asserito che nella posizione in cui si trovava l'autocarro non era possibile vedere i veicoli provenienti dalla via Mameli, la documentazione fotografica in atti attesta che il Mazzocchi aveva la visuale della sede stradale 2.3. Con un terzo motivo si deduce "violazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p." Assume l'esponente che l'imputazione elevata dal p.m. contestava la violazione dell'obbligo di segnalare con sufficiente anticipo la manovra di retromarcia messa in atto dal Mazzocchi, anche attraverso segnalazione acustica. La sentenza di primo grado ha invece ascritto al Mazzocchi di non essersi avvalso di un collaboratore che facesse le opportune segnalazioni per eseguire la 2 confermato la condanna inflitta al Mazzocchi, giudicando "perfettamente manovra in sicurezza. Si era quindi determinata una violazione processuale con pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato. Con l'atto di appello si era evidenziato che tale giudizio non poggiava su alcuna prova. Si ravvisa quindi carenza di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 3.1. Come esattamente rilevato dal ricorrente, nella sentenza impugnata pronuncia di primo grado (alcuni dei quali richiamati con il ricorso in esame, come esplicato in parte narrativa), ma è del tutto manchevole l'esplicitazione delle ragioni per le quali la Corte di Appello ha ritenuto che gli stessi fossero infondati. Mette conto rammentare, quindi, che in tema di motivazione della sentenza di appello, la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato una serie di principi che permettono di identificare con precisione presupposti, estensione e modalità di adempimento dell'onere motivazionale. La statuizione dalla quale sembra opportuno prendere le mosse è quella che asserisce la congruenza della motivazione della sentenza di appello ove il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, poiché non è necessario fornire risposta 'una per una' a tutte le deduzioni difensive della parte. Va poi considerato che è ben possibile richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, in guisa da rendere evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (in tal senso, Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002 - dep. 14/01/2003, Delvai S, Rv. 223061). La ricerca della sintesi può però condurre ad indulgere in eccesso nella cd. motivazione per relationem; legittima di per sé, essa corre il rischio di sconfinare nella mera apparenza motivazionale. Per evitare di dar luogo a motivazione apparente, apodittica o tautologica essa deve comunque consentire di individuare, con chiarezza e senza defatiganti ricerche di testuali corrispondenti espressioni, l'avvenuto, concreto, essenziale e puntuale vaglio autonomo dei punti specifici devoluti dall'impugnazione ed il percorso argomentativo che l'ha accompagnata (Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013 - dep. 18/04/2013, Adduci e altri, Rv. 255393). Va anche considerato se l'appellante si è limitato alla riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti. Sono propriamente questi i casi nei quali il giudice sono riportati con puntualità i molteplici rilievi mossi con l'atto di appello alla dell'impugnazione può motivare per relazione. Per contro, quando le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure richiamando la censurata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull'inadeguatezza od inconsistenza dei motivi di impugnazione (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008 dep. 11/04/2008, Baretti, Rv. 239735). è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione "per relationem" (Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 - dep. 20/12/2012, Casulli e altri, Rv. 254102; egualmente Sez. 3, n. 24252 del 13/05/2010 - dep. 24/06/2010, 0, Rv. 247287, per la quale "è viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi "per relationem", limitandosi a richiamare quest'ultima). La motivazione "per relationem", pertanto, deve in ogni caso dare conto del fatto che le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengono elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso (Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008 - dep. 14/10/2008, Raso e altri, Rv. 241062). 4. Nel caso in esame la sentenza impugnata contravviene a tutti i principi sopra richiamati, riducendosi alle seguenti frasi: "... è stata perfettamente ricostruita la condotta commissiva di questi (del Mazzocchi) che consistette nella invasione della strada a retromarcia, provenendo da una zona sterrata, con una manovra impropria e difficile, su un mezzo di notevoli proporzioni". La ricostruzione della sentenza di prime cure è, quindi, totalmente condivisa da questa Corte che la fa propria e si riporta integralmente alla motivazione chiara e lineare di primo grado". Ne consegue l'annullamento della medesima con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame. Pertanto, la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.12.2013.

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