Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 796 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 796 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
THOMSON RICHARD N. IL 07/02/1963
avverso l’ordinanza n. 1303/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
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1ette/9~ le conclusioni del PG Dott.

il

Uditi difensor Avv.;

A•-(

Data Udienza: 18/12/2013

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 4.12.2012 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza con la quale THOMSON RICHARD aveva chiesto che, ai sensi
dell’art. 671 c.p.p., fosse dichiarata la continuazione tra i reati giudicati con sentenza della
Corte d’appello di Napoli in data 26.5.2011 (irrevocabile il 12.11.2011) ed il reato giudicato
con sentenza del GUP del Tribunale di Novara in data 22.10.2007 (irrevocabile il 3.12.2007).
La Corte territoriale riteneva che l’istante non avesse assolto all’obbligo di allegare prove o
argomenti, tali da dimostrare l’unicità del disegno criminoso, essendosi limitato a dedurre che

condotte, la tipologia dei reati, l’identità del movente, l’analogia del modus operandi e la
costante partecipazione dei correi nei reati.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’applicazione
per erronea applicazione dell’art. 81 c.p. e per difetto di motivazione.
Il ricorrente ha premesso che il Thomson era stato condannato dalla Corte d’appello di Napoli
per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 legge stupefacenti, uniti dal vincolo della continuazione, e
dal GUP di Novara per una violazione dell’art. 73 della stessa legge.
Dopo aver citato giurisprudenza di questa Corte nella materia de qua, ha sostenuto che non
grava sull’istante l’onere di fornire la prova dell’unicità del disegno criminoso e che comunque
nella istanza erano stati indicati numerosi indici rivelatori dell’esistenza di un unico disegno
criminoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, presentando l’istanza con la quale aveva chiesto la continuazione tra i reati di cui
alle suddette sentenze passate in giudicato, aveva assolto all’onere gravante su di lui indicando
gli estremi dei provvedimenti e le ragioni per le quali aveva avanzato istanza ai sensi dell’art.
671 c.p.p..
Le ragioni a sostegno dell’istanza possono essere indicate anche in modo sommario, perché
spetta al giudice dell’esecuzione acquisire i provvedimenti, se non allegati all’istanza (art. 186
disp. Att. c.p.p.), e soprattutto esaminare i provvedimenti in questione al fine di verificare se
sussistano indici sintomatici dell’esistenza di un unico disegno criminoso, concepito prima
dell’inizio dell’attività delittuosa.
Dalla motivazione dell’ordinanza impugnata non risulta che la suddetta indagine sia stata
compiuta, non essendo stati neppure precisati la tipologia dei reati per i quali era stato chiesto
il riconoscimento del vincolo della continuazione né il lasso di tempo intercorrente tra gli stessi.
Essendo stato, inoltre, già riconosciuto il vincolo della continuazione in sede di cognizione tra il
reato associativo (art. 74 DPR 309/90) e i vari episodi di cui all’art. 73 della legge stupefacenti
(sentenza Corte d’appello di Napoli del 26.5.2011), il giudice dell’esecuzione – nel valutare se
1

costituivano indici rivelatori dell’unicità del disegno la vicinanza temporale delle diverse

un ulteriore episodio di detenzione a fini di spaccio di droga sia riconducibile all’unitario
disegno criminoso già riconosciuto – deve tener conto del suddetto riconoscimento, dal quale
può discostarsi solo indicando specifiche ragioni inerenti all’episodio giudicato dal GUP del
Tribunale di Novara.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli
per nuovo esame.
P.Q.M.

Così deciso in Roma in data 18 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli.

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