Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7958 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7958 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
TOMA LUCA N. IL 24.01.1990
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI LECCE in data 24 ottobre 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Antonio Mura che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24 ottobre 2012 la Corte d’Appello di Lecce confermava la
sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli in data 22 febbraio 2001,
appellata da Torna Luca. Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di
giustizia in relazione alla imputazione di guida in stato di alterazione plico-fisica in
seguito alla assunzione di sostanze stupefacenti.
Avverso
tale decisione propone ricorso a mezzo del difensore il Torna deducendo la
2.
inosservanza ed erronea applicazione del D.Igs,vo n. 285 del 1992 in relazione
aall’ambito funzionale della visita medica ed alla valenza dei cd. indici sintomatici ai fini
dell’accertamento della condotta penalmente rilevante, nonché la contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione sul punto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e)
c.p.p. e l’erronea applicazione dell’art. 187 comma 1 e l’inosservanza dell’art. 192 c.p.p.
in merito al valore probatorio delle analisi effettuate sulle urine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
L’affermazione di penale responsabilità del Toma è stata fondata dai giudici di merito
sull’esito degli esami delle urine effettuati sull’imputato presso l’ospedale Ferrari di
Casarem, poco dopo che lo stesso era stato fermato dai verbalizzanti, che avevano
positivo quanto all’uso di cocaina e di anfetamine, nonché sulla circostanza
dato
che il Torna all’atto del controllo presentava occhi lucidi ed arrossati e pupille dilatate.
Elementi sintomatici della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti.
In particolare, si duole il ricorrente che la corte territoriale abbia riconosciuto la
condizione di alterazione psico-fisica dell’imputato per effetto dell’assunzione di
sostanze stupefacenti al momento del fatto in contrasto con il consolidato orientamento
giurisprudenziale a tenore del quale, ai fini della configurabilità del reato in esame, è
necessario che lo stato di alterazione venga accertato attraverso un esame tecnico su

Data Udienza: 12/11/2013

campioni di liquidi biologici. Sulla base di tali premesse, in forza delle stesse cognizioni
scientifiche comunemente note, il giudice d’appello avrebbe dovuto convincersi
dell’insufficienza dell’accertamento dello stato di alterazione da assunzione di
stupefacenti riscontrato dalla sola positività degli esami di laboratorio, là dove non
associata ad ulteriori accertamenti Sotto altro profilo, il ricorrente si duole che la corte
territoriale abbik riscontrato lo stato di alterazione dell’imputato sulla base di ulteriori
elementi indiziaL privi dei necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimità, ai fini della configurabilità
del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del
conducente dell’auto non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici •
esterni, così comekavviene per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo “go
necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall’art. 187
C.d.S., comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un
accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla
individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013 ,
Rv. 254402; Cass., Sez. 4, n. 47903/2004, Rv. 230508; Cass., Sez. 4, n. 20247/2006,
Rv. 234464). Nel caso di specie, la corte d’appello, correttamente muovendo da tali
premesse, ha sottolineato come, ferma l’indiscutibilità che il risultato delle analisi non
possa costituire di per sè prova certa del reato in esame, può comunque ritenersi che la
dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze
stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette
analisi con altri elementi indiziai, costituenti indici sintomatici dell’alterazione
conseguente all’uso di sostanze stupefacente. A tale riguardo, questa stessa corte di
legittimità ha avuto occasione di sottolineare come, ai fini della configurabilità della
contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.), lo
stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente ip
accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il
giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente
assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte
e del contesto in cui il fatto si è verificato (Cass., Sez. 4, n. 48004/2009, Rv. 245798).
In buona sostanza, sebbene questa corte di legittimità abbia affermato che ai fini della
configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti,
è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato nei
modi previsti dal comma 2 dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su
campioni di liquidi biologici, escludendo la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni
(Cass., Sez. 4, n. 14803/2006, Rv. 234032), la stessa non ha ritenuto indispensabile
l’espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza
dell’alterazione, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici,
unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato. Ciò in
perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, la quale
affrontando il tema della legittimità dell’art. 187 C.d.S. ha affermato trovarsi “in
presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi,
l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione),
e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento
della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o
psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato
quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto
nei singoli soggetti” (C. Cost., ord. n. 277/2004)” (Cass., Sez. 4, n. 48004/2009, Rv.
245798, cit).
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi pienamente
sufficiente, ai fini dell’accertamento della colpevolezza dell’imputato, l’avvenuto
riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica (costituito dall’accertamento di
laboratorio compiuto) in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto.
È appena il caso di evidenziare come gli elementi sintomatici nella specie valorizzati
dalla corte territoriale sono stati da quest’ultima adeguatamente considerati e valutati
sulla base di una motivazione in sè pienamente congrua e logicamente lineare.
4. Al riscontro dell’infondatezza delle ragioni di doglianza avanzate dal ricorrente segue il
rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali_
Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2013

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