Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7957 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7957 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOLINO ALESSANDRO N. IL 13/01/1985
avverso la sentenza n. 537/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 05/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Data Udienza: 12/11/2013

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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RITENUTO IN FATTO

1. Folino Alessandro veniva condannato dal Tribunale di Catanzaro alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, per violazione della legge sugli stupefacenti, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui al quinto comma dell’art. 73 del d.P.R.
n. 309/90.

sulla base delle acquisite risultanze, la prova della destinazione allo spaccio della droga sequestrata al Folino.

3. Ricorre per cassazione il Folino deducendo due motivi di censura: 1) omesso avviso, per il
giudizio di appello, al difensore nominato contestualmente alla revoca di quello precedente;
2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione ad attività di spaccio della droga caduta in sequestro, sul rilievo che si sarebbe trattato di stupefacente destinato ad uso personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso deve essere rigettato per l’infondatezza delle dedotte doglianze.
4.1. Quanto al primo motivo, in rito, mette conto sottolineare che dagli atti si rileva che la nomina del nuovo difensore era stata depositata presso gli uffici della Corte d’Appello dopo che
erano già stati spediti gli avvisi per il giudizio di secondo grado; orbene, questa Corte ha già
avuto modo più volte di precisare condivisibilmente che “una volta eseguita ritualmente la notifica del decreto di citazione relativo al giudizio d’appello al difensore di fiducia, la nomina successiva di un nuovo difensore da parte dell’imputato non determina a carico dell’ufficio alcun
obbligo di notificarlo anche a quest’ultimo e conseguentemente la sua omissione non è causa
di nullità” (in termini, Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009 Ud. – dep. 28/12/2009 – Rv. 245639;
conf., “ex plurimis”, Sez. 4, n. 14700 del 10/01/2013 Ud. – dep. 28/03/2013 – Rv. 254747).
4.2. Parimenti prive di fondamento risultano le formulazioni addotte a sostegno del secondo
motivo di ricorso.
La Corte territoriale ha evidenziato l’acquisito compendio probatorio ed ha ritenuto che le
circostanze fattuali acclarate fossero inequivocabilmente rivelatrici della destinazione della
droga sequestrata ad attività di spaccio, sottolineando in particolare i seguenti elementi:
1) il dato ponderale, e cioè il possesso di 25 dosi di hashish; 2) la disponibilità di un coltello
risultato intriso della stessa sostanza, circostanza ritenuta riconducibile alla preparazione
delle singole dosi; 3) il possesso di una somma suddivisa in tre banconote di piccolo
taglio; 4) la diretta osservazione da parte della Polizia della condotta del Folino; 5) la fuga
del Folino e di due giovani che erano in sua compagnia; 6) il tentativo da parte del Folino di
disfarsi della doga durante il tentativo di fuga. Orbene appare di tutta evidenza l’infonda1

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2. La Corte d’Appello della stessa città confermava tale decisione ritenendo del tutto provata,

tezza della prospettata tesi difensiva circa l’asserita destinazione della droga all’uso personale del Folino: si tratta invero di formulazioni che attengono a valutazioni probatorie ed
apprezzamenti di merito che la Corte distrettuale ha ancorato a specifiche risultanze processuali puntualmente richiamate, in tal modo dando adeguatamente conto della ritenuta finalità di spaccio. Per mera completezza argomentativa appare opportuno evidenziare ulteriormente che, per consolidata giurisprudenza, indici della finalità di spaccio possono essere la
quantità, qualità e composizione della sostanza (“ex plurimis”,

Sez.

6, n.

6282 del

legge n. 49 del 2006 (cfr. Sez. 4, n. 16373 del 17/12/2007 Cc. – dep. 21/04/2008 – Rv.
239962).

5. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 12 novembre 2013
Il Consigliere estensore
(Vijlcenzo Romis)
1A…Q.,u0A) (ttu}t,f)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Penale

Il Presidente
(Gaetaniii• Zecca)

19/04/2000 Ud. – dep. 29/05/2000 – Rv. 216315); e ciò anche dopo la novella di cui alla

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