Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7957 del 08/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7957 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVOLIN LUCIO N. IL 23/05/1955
avverso l’ordinanza n. 454/2013 TRIBUNALE di PADOVA, del
26/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lettel-ser4i4e le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 08/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Schiavolin Lucio, con ricorso per cassazione, impugnava “un atto scritto dal giudice
dell’esecuzione il 26.8.2014” in cui questi gli avrebbe “ordinato” di “proporre in proprio
ricorso civile contro la confisca delle attrezzature a Campolongo” in contrasto con il
disposto dell’art.263, comma 3, cod. proc. pen., che “ordina che sia il Giudice
dell’esecuzione a rimettere la soluzione al giudice civile”. Nello stesso ricorso si doleva: a)

“nelle motivazioni di sentenza” e che “l’art. 9 è un’invenzione mentale dell’accusa”, b) che
“il Giudice non sospendeva la confisca in attesa della decisione del Giudice Civile come
indicato art. 263” e che tali inosservanze del giudice dell’esecuzione obbligavano il
Tribunale civile di Padova “a rifiutare l’iscrizione a ruolo perché manca il contraddittorio”, e
c) che la disponibilità della poltrona dentistica a Campolongo non era in violazione dell’art.
9. Si doleva, altresì, dello “esercizio da parte del giudice dell’esecuzione di podestà
riservata dalla legge a organo civile”, della “mancanza di contrarietà e illogicità tra
condanna art.9 a Padova e Venezia con autorizzazione di Verona sull’art.9” ed infine della
“mancanza di assunzione di prova decisiva su autorizzazione Verona”. Chiedeva, pertanto,
a questa Corte di annullare in relazione all’art.9 “misure cautelarr, “misure interdittive o
coercitive” e “divieto acquisto poltrone dentistiche”, “la sanzione amministrativa connessa
con l’art. 348 non specificata”, “sentenza 1327/12”, “misura reale sequestro e confisca
reali su Cannpolongo”, ordinare “revisione sentenza 1327/12 in subordine revisione parziale
art.9”, nonché di procedere ad “incriminazioni” e ad “indagini”.
2.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con requisitoria

scritta, ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che è pervenuta rinuncia al gravame, la cui provenienza non può, però,
ritenersi certa stante la trasmissione a mezzo fax, il ricorso è comunque inammissibile, in
quanto non è dato comprendere dallo stesso non solo il provvedimento impugnato ( invero,
nella prima parte del ricorso sembrerebbe quello con cui il Tribunale di Padova, quale
giudice dell’esecuzione penale, in data 26/08/14, disponeva la trasmissione della richiesta
formulata dallo Schiavolin il 21/08/14 al Giudice civile di Padova, mentre successivamente
sembrerebbe l’ordine di esecuzione penale e poi la stessa sentenza n. 1327/12, già oggetto
di impugnazione e divenuta irrevocabile il 28/05/14 ) e quindi il mezzo di impugnazione
esperito (chiedendosi l’annullamento di misure cautelari, di sanzioni accessorie e di
sentenza oggetto di separata impugnazione, di cui viene invocata anche la revisione), ma
1

che dall’ordine di esecuzione emergeva una condanna per “art. 9 o 348 cp” inesistente

anche le stesse doglianze, prive dei necessari elementi di chiarezza, come osservato dal
Procuratore Generale, e comunque del tutto imprecise e generiche.
2. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art.616 c.p.p., la condanna dello
Schiavolin al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma che si
ritiene equo determinare in euro 500,00 (mille) a favore della Cassa delle ammende, non
ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l’8 gennaio 2016.

giugno 2000.

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