Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7955 del 08/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 7955 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A
avverso l’ordinanza n. 30/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
01/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. iK
c
lj•L LA).) 9 471_93.,,_
V-“,,Q) \/ R-PLL 1-A,LQ.A.,–tc• t
„.„

Uditi difensor Avv.;

,x).- up

Data Udienza: 08/01/2016

Ritenuto in fatto.

1.11 14 gennaio 2014 il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione,
respingeva la domanda avanzata di ammissione del credito formulata dalla s.p.a.
Italfondiario ai sensi degli artt. 1, comma 199 1. 24 dicembre 2012 n. 228 e 58,
comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
Il Tribunale osservava che nei confronti di Giuseppe De Tommasi era stata

Pintinai (Latina), via Montegrappa. Il decreto, preceduto da un provvedimento di
sequestro dell’8 maggio 1992, trascritto il 13 maggio 1992, era stato annotato nei
pubblici registri il 5 ottobre 1993. Il provvedimento di confisca era stato notificato
a Cangemi Giampietro nella sua qualità di intestatario fittizio di beni riconducibili
a De Tommasi.
11 14 marzo 1997 il provvedimento era stato confermato dalla Corte d’appello di
Roma ed era diventato definitivo il 24 maggio 1996. Di conseguenza, era stato
trascritto il 24 aprile 1997 a favore dell’Erario.
2.Sul predetto bene gravava pignoramento, trascritto il 23 maggio 1991, in
favore di Caripuglia” che aveva fatto valere il credito vantato nei confronti di
Cangemi (apparente intestatario), mediante decreto ingiuntivo emesso il 7 febbraio
1992 dal Tribunale di Bari, cui aveva fatto seguito l’iscrizione di ipoteca giudiziale
presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Latina il 17 giugno 1992 per un
importo di euro 258.228,45.
Il Tribunale evidenziava che l’ipoteca a favore della s.p.a. Caripuglia era stata
trascritta solo in data 17 giugno 1992 e, quindi, in epoca successiva al sequestro di
prevenzione, disposto 1’8 maggio 1992 e trascritto (come già detto) il 13 maggio
1992.
Il Tribunale richiamava, inoltre, una recente decisione di questa Corte a Sezioni
Unite (sentenza 26 febbraio 2013, n. 10532) a mente della quale la confisca di
prevenzione è destinata a prevalere sull’ipoteca iscritta in virtù di altri crediti,
indipendentemente dal dato temporale, con conseguente estinzione di diritto degli
oneri e pesi iscritti trascritti. In applicazione di tali principi osservava che, nel caso
di specie, l’acquisizione del bene da parte dello Stato mediante la confisca era
avvenuto libero da pesi e da oneri, pur se in ipotesi iscritti o trascritti
precedentemente all’applicazione della misura di prevenzione, e che la confisca
1

disposta, ai sensi della 1. n. 575 del 1965, la confisca dell’immobile posto in

opera quale causa di estinzione dell’ipoteca e di ogni altro onere o peso gravante
sul bene. Pertanto la società ricorrente non poteva vantare alcuna pretesa ai sensi
dell’art. 1, comma 199,1. n. 228 del 2012 e 58, comma 2, d. lgs. b. 159 del 2011.
Con riferimento alle modalità dei cessione dei crediti dalla s.p.a. Caripuglia alla
s.p.a. Italfondiario osservava che la società ricorrente non aveva fornito alcun
elemento che consentisse di valutare se la cessione fosse stata effettivamente di
entità tale da rendere inesigibile in capo al cessionario la previa verifica delle

caso, a seconda del tipo di cessionario, e, nella concreta fattispecie, la s.p.a.
Italfondiario non risultava avere adottato ogni necessaria diligenza, tenuto conto
anche della sua articolata struttura e delle competenze professionali di cui può
avvalersi.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il

difensore di fiducia e procuratore speciale, la s.p.a. Italfondiario che formula le
seguenti censure.
Deduce erronea applicazione degli artt. 1, comma 198, lett. b) I. n. 228 del 2012
e 58, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, atteso che il Tribunale è incorso in errore
circa i presupposti della domanda, avanzata non in qualità di creditore privilegiato,
bensì come creditore chirografario intervenuto, 1’1 gennaio 2013, in una procedura
esecutiva iniziata con un pignoramento trascritto in data anteriore alla annotazione
del sequestro di prevenzione.
Evidenzia, inoltre, che, in virtù del fatto che l’art. 1, comma 197, della 1. n. 228
del 2012 sancisce che gli oneri e i pesi iscritto o trascritti anteriormente alla
confisca sono estinti di diritto, il successivo comma 198 del medesimo art. 1
prevede un regime di tutela del diritto del terzo (in mancanza del quale l’estinzione
di diritto sarebbe incostituzionale), rinviando alla disciplina oggi contenuta nell’art.
52 del d. 1gs. n. 159 del 201.
Lamenta, inoltre, erronea applicazione degli artt. 1, comma 200, 1. n. 228 del
2012 e 52, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 159 del 2011 in relazione al cessionario di
crediti in blocco ex art. 58 d. lgs. n. 385 del 1993, atteso che la normativa vigente fa
esclusivo riferimento: a) alla non strumentalità del credito rispetto all’attività
illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego; b) non menziona la
“buona fede” se non con riferimento alla ignoranza, da parte del creditore, del
predetto nesso di strumentalità, ove oggettivamente sussistente. Nel caso di specie,
2

condizioni giuridiche dei rapporti ceduti. L’inesigibilità andava valutata caso per

il credito vantato dalla ricorrente derivava da un saldo di conto corrente nei
confronti di Giampiero Cangemi, soggetto diverso da De Tommasi e dalle altre
persone nei cui confronti era stata disposta la confisca.
Inoltre l’atto di cessione in blocco, in favore della s.p.a. Italfondiario, dei crediti
in precedenza vantati da s.p.a. Caripuglia rendeva inesigibile in capo al cessionario
la previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti a originaria

Osserva in diritto.

Il ricorso è fondato.
LH Tribunale non ha fatto corretta applicazione della legge n. 228 del 2012
nella parte in cui ha sovrapposto due distinte previsioni normative: quella contenuta
nell’art. 1, comma 197, 1. n. 228 del 2012, che disciplina l’estinzione degli “oneri” e
dei “pesi”, e quella regolata dal comma 198 dell’art. 1 della medesima legge. In
base a quest’ultima disposizione i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni
confiscati – all’esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la
disciplina dettata dal libro I del d. lgs. n. 159 del 2011 – anteriormente alla
trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le
modalità previste dai commi da 194 a 206 del medesimo d. lgs. e, <> oppure, alla data di
entrata in vigore della 1. n. 228 del 2012, sono intervenuti nell’esecuzione iniziata
con il pignoramento di cui alla lettera a).
Tale distinzione assume uno specifico rilievo nel caso in esame in cui, secondo
quanto rappresentato dalla difesa e non espressamente confutato dal provvedimento
impugnato, la domanda della s.p.a. Italfondiario era stata avanzata nella qualità di
creditore chirografario, intervenuto 1’1 gennaio 2013 in una procedura esecutiva
iniziata con un pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione del sequestro
di prevenzione.
L’omesso compiuto esame di tali elementi di fatto ha inciso sulla esatta
qualificazione giuridica della società ricorrente e, quindi, sui rimedi esperibili e
sulle relative procedure.
2. La corretta ricostruzione della veste processuale della s.p.a. Italfondiario è, a

sua volta, strettamente funzionale alla individuazione della procedura applicabile,
3

garanzia ipotecaria

nel caso di specie quella contemplata dall’art. 58, comma 2, del d. lgs. n. 159 del
2011, previo accertamento delle condizioni di cui all’art. 52 dello stesso d. lgs.vo.,
cui rinvia l’art. 1, comma 200, della 1. n. 228 del 2012
3.L’art. 52 del d. lgs. n. 159 del 2011 subordina la tutela del diritto di credito dei
terzi, risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché dei diritti
reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro di prevenzione alle
condizioni disciplinate dalle lett. da a) a d) del medesimo art. 52. Assume, al

non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il
reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso
strumentale>>.
L’interpretazione letterale e logico-sistematica della norma rende evidente che:
a) il diritto del terzo non può essere pregiudicato da provvedimenti ablatori quando
difetti un obiettivo nesso di strumentalità fra il credito e l’attività illecita; b) pur in
presenza di un nesso di strumentalità tra erogazione del credito e attività illecita (o
attività che di quest’ultima costituisca frutto o reimpiego), può assumere rilievo
l’ignoranza del creditore che in buona fede ne abbia ignorato l’esistenza.
4.L’ordinanza impugnata non ha correttamente applicato l’art. 52 del d. lgs. n.
159 del 2011, richiamato dall’art. 1, comma 200, della 1. n. 228 del 2012, in quanto
si è soffermata unicamente sulla seconda delle ipotesi prese in considerazione
dall’art. 52 senza preventivamente analizzare la sussistenza o meno del nesso di
strumentalità tra il credito e l’attività illecita (o quella che ne costituisce il frutto o
il reimpiego) né i rapporti fra l’originario creditore e il soggetto sottoposto alla
misura di prevenzione patrimoniale, profili tutti logicamente pregiudiziali rispetto a
quello della configurabilità della buona fede pur in presenza di un accertato necìsso
di strumentalità.
5.L’accoglimento dei rilievi difensivi circa il mancato rispetto della sequenza
logica delineata dall’art. 52 e la conseguente omessa analisi della sussistenza o
meno del predetto nesso di strumentalità assorbe le ulteriori censure sulla
correttezza e congruenza delle argomentazioni svolte circa la particolare “modalità”
della cessione del credito qui in rilievo, ossia la cessione massiva di rapporti
giuridici in blocco (avvenuta pacificamente in data successiva al sequestro e alla
confisca) ai sensi degli artt. 58 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993

4

riguardo, specifico rilievo quella indicata al capo b) che richiede che <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA