Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7954 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7954 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) NOTARNICOLA VITO N. IL 25/10/1956
2) LIPPOLIS FRANCESCO N. IL 24/07/1959
avverso la sentenza n. 1391/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
02/12/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ca, A-. CL
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che ha concluso per C rvio Leo, rx
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 2 dicembre 2010, la Corte d’appello di Bari ha confermato
la sentenza del Tribunale di Bari – sezione distaccata di Putignano del 23 ottobre
2008, con la quale – per quanto qui rileva – gli imputati odierni ricorrenti erano stati
condannati, per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera 1,), e 71 del d.P.R. n. 380
del 2001, per avere realizzato opere edilizie in totale difformità dal permesso di

2.

– Avverso la sentenza gli imputati Notarnicola e Lippolis hanno

personalmente proposto distinti ricorsi per cassazione di analogo contenuto,
deducendo, con unico motivo di gravame, la violazione dell’art. 44 della legge n. 47
del 1985, come richiamato dall’articolo 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del
2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe
rigettato la richiesta di declaratoria di prescrizione dei reati ascritti erroneamente
ritenendo sospeso il termine prescrizionale a seguito della sospensione del processo
penale disposta in primo grado in attesa della decisione sul procedimento
amministrativo di condono. Rileva la difesa che, nel caso di specie, la sospensione del
procedimento penale non troverebbe applicazione perché le opere realizzate non sono
condonabili, con la conseguenza che si sarebbe già verificata la prescrizione invocata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – I ricorsi sono fondati. La sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Deve, infatti, osservarsi che, secondo quanto ritenuto in sentenza (pag. 6), essi
sono stati commessi il 10 dicembre 2004, data precedente all’entrata in vigore della
riforma del regime della prescrizione ad opera della legge n. 251 del 2005 (8 dicembre
2005). Trattandosi di fattispecie contravvenzionali per le quali trova applicazione il più
favorevole previgente regime prescrizionale di complessivi 4 anni e 6 mesi, i reati si
sono, dunque, prescritti. Risultano, infatti, sospensioni della prescrizione in primo
grado per complessivi 5 mesi e 4 giorni, in considerazione delle quali si giunge al
termine finale del 14 novembre 2009, ampiamente decorso già prima della pronuncia
della sentenza di secondo grado. Non possono, invece, essere prese in considerazione,
ai fini della sospensione della prescrizione, le numerose sospensioni del procedimento
disposte nelle more della procedura di condono edilizio avviata dall’interessato ai sensi
dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003. La stessa Corte d’appello afferma, infatti, che
dalle emergenze processuali era risultato con chiarezza che l’opera non era sanabile,
per la sua estensione e la sua volumetria. Trova, dunque, applicazione il principio

costruire.

costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di
reati edilizi, la sospensione del procedimento in relazione alla presentazione di
domanda di condono edilizio non può essere disposta a fronte di opere non
condonabili, sicché dell’eventuale periodo di sospensione ciononostante intervenuto
deve comunque tenersi conto ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato
(ex muitis, sez. 3, 17 novembre 2005, n. 563, Rv. 233011; sez. 3, 26 gennaio 2011,
n. 9670, Rv. 249606; sez. 3, 11 luglio 2012, n. 43144).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

P.Q.M.

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