Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7952 del 08/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7952 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSCARELLO FRANCESCO N. IL 09/03/1983
avverso la sentenza n. 65/2008 GIUDICE DI PACE di COSENZA, del
10/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. .1(6,Q
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che ha concluso per
)

Udito, per la part civile, l’Avv
Udit i dife s Avv.

Data Udienza: 08/10/2013

Ritenuto in fatto
Il Giudice di Pace di Cosenza, con sentenza in data 19.3.2013, dichiarava
Coscarello Francesco, nella qualità di presidente pro tempore dell’Associazione
Sportiva “A.S. Nova Castrolibero”, responsabile per il reato di lesioni colpose,
consistite in dermatite allergica da contatto, cagionate in danno di Rizzo
Giovanni.
Al predetto era mosso l’addebito di non aver usato la vigilanza e le cautele

utilizzando calce idrata irritante, soprattutto in presenza di acqua, per gli occhi,
la pelle e le mucose. Di conseguenza il Rizzo, cadendo al limite del campo e
venendo in contatto con le linee di tracciatura dello stesso inumidite dalla
pioggia, avvertiva bruciore alle parti del corpo interessate, sulle quali veniva
riscontrata dermatite allergica da contatto.
Avverso la sentenza l’imputato proponeva appello, di seguito qualificato come
ricorso per cassazione con provvedimento del Tribunale di Cosenza, deducendo
l’omessa valutazione logico-giuridica degli elementi costituenti il reato.
Osservava che non emergeva l’inosservanza di norme regolamentari di carattere
preventivo e cautelativo volte a prevenire il verificarsi dell’evento dannoso, né la
sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva e l’evento.
Evidenziava, quanto al primo profilo, che la decisione si fondava su una scrittura
privata intercorsa tra l’associazione e il Comune, con evidente errore di
valutazione, non potendo una colpa penalmente rilevante discendere dalla
sottoscrizione di una scrittura privata che disciplina la responsabilità civile
derivante dalla gestione e manutenzione del campo. Rilevava, inoltre, che non
erano state indicate le norme in materia di tracciatura di campi di calcio che
sarebbero state violate.
Osservava, inoltre, che difettava la prova del nesso causale, poiché la
riconducibilità della lesione all’utilizzo della calce sul terreno di gioco non era
certa, essendo numerosi i fattori che avrebbero potuto provocare dermatite
allergica.

Considerato in diritto

L’impugnazione proposta si risolve sostanzialmente della deduzione di vizio
motivazionale con riferimento ai profili concernenti la colpa ed il nesso di
causalità.
I rilievi sono fondati. Invero il giudice del merito non dà adeguata spiegazione
delle ragioni in forza delle quali si individua in capo all’imputato una
responsabilità a titolo di colpa. La scrittura privata stipulata tra l’associazione

necessarie nell’utilizzo dei materiali per la tracciatura del campo da gioco,

sportiva di cui costui era responsabile e il Comune di Castrolibero, infatti, è
idonea a esonerare da ogni responsabilità di carattere civile il Comune stesso,
ma non è di per sé sola sufficiente, in mancanza di altri elementi, a delineare
profili di responsabilità penale in capo al responsabile dell’associazione che
gestisce il campo, e ciò in ragione del carattere personale di tale responsabilità.
Allo stesso modo la motivazione si palesa evanescente con riferimento alla
sussistenza del nesso causale, poiché nella stessa si dà atto, come circostanza

riscontrate dal Rizzo potevano essere causate anche da altri agenti causticiirritanti”. Ne consegue che il semplice giudizio di compatibilità delle lesioni con la
reazione chimica cagionata dalla calce, non accompagnata da ulteriori elementi
rilevanti, non vale ad escludere un’eziologia alternativa delle lesioni medesime.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza, con rinvio al Giudice di Pace
di Cosenza per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte, annulla la impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Cosenza
per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 8/10/ 2013
Il Consigliere relatore

Il Presidente

riferita dal teste qualificato Dott. D’Alessandro e incontroversa, ” che le lesioni

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