Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7951 del 08/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7951 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORITO DOMENICO N. IL 28/02/1959
GIORDANO GIUSEPPE N. IL 06/07/1943
avverso la sentenza n. 822/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \r,,f
che ha concluso per _42/
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4

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Data Udienza: 08/10/2013

Ritenuto in fatto
La Corte d’Appello di Napoli, a seguito di impugnazione degli imputati, confermava con
sentenza del 21 novembre 2012 la decisione del giudice di primo grado che aveva
ritenuto Fiorito Domenico e Giordano Giuseppe, in qualità di medici presso il pronto
soccorso dell’Ospedale di Maddaloni, responsabili in cooperazione colposa del reato di
cui all’art. 589 c. 1 c.p., poiché, per colpa grave consistita in negligenza, imprudenza e
imperizia professionale, non impedivano la morte del paziente Marzaioli Alberto
(determinata da insufficienza coronarica acuta con cedimento del ventricolo sinistro e

In particolare, ai medici, che avevano avuto in cura la vittima nel pronto soccorso il
giorno prima del decesso, era mosso l’addebito di non aver valutato in modo adeguato il
sintomo di toracoalgia riferito dal paziente, talché, senza effettuare alcun
inquadramento diagnostico, non ne consigliavano il ricovero per osservazione,
dimettendo il paziente con prescrizione di Maalox sciroppo.
I giudici, alla luce delle deposizioni dei periti del PM e del consulente tecnico della parte
civile, confermando le argomentazioni svolte dal Tribunale, rilevavano che, in
conformità con la letteratura medica e l’orientamento prevalente nei pronto soccorsi
italiani, l’osservazione per un intervallo di tempo dalle 6 alle 12 ore, accompagnata da
verifica a intervalli regolari riguardo alla presenza di enzimi indicatori delle necrosi
miocardiche avrebbe permesso di monitorare la sintomatologia dolorosa ed evidenziare
precocemente le alterazioni ecocardiografiche e bioumorali, consentendo immediata
terapia farmacologica e tempestivo ricorso a una coronografia e, quindi, a relativa
eventuale angioplastica. Tale adeguato trattamento precoce dell’insufficienza coronarica
acuta avrebbe evitato l’evoluzione nefasta della malattia, in concreto verificatasi con il
decesso del paziente.
Avverso la sentenza propongono autonomi ricorsi per cassazione gli imputati.
Fiorito, con unico, articolato/ motivo, deduce violazione di legge e vizio motivazionale in
punto di responsabilità.
Rileva che il substrato accusatorio sotteso alla decisione si fonda esclusivamente sulle

edema polmonare).

dichiarazioni delle parti civili, le quali non hanno trovato adeguato riscontro
nell’istruttoria dibattimentale.
Osserva che la contraddittorietà della decisione emerge dall’assoluzione dell’imputato
dal reato di falso – secondo l’accusa commesso per procurarsi l’impunità originariamente contestato a entrambi gli imputati con riguardo all’ipotizzata
contraffazione della cartella clinica mediante sostituzione dell’elettrocardiogramma.
Rileva che la Corte non aveva considerato che l’imputato rivestiva la qualifica di medico 5M1′
resso il pronto soccorso e che dall’istruttoria era emerso che erano stati espletati
in maniera regolare i compiti propri di tale figura, consistenti nella richiesta d’intervento
del medico o del chirurgo di pronto soccorso destinato a prendere in carico il paziente e

a completare l’iter diagnostico terapeutico, eventualmente stabilendo il successivo
ricovero. Precisa che, quale medico SAUXT, egli aveva effettuato tutti gli esami previsti
dal protocollo e, benché l’elettrocardiogramma fosse negativo, aveva comunque affidato
il paziente al medico di turno (internista) presso il pronto soccorso.
Evidenzia, inoltre, che la prospettazione accusatoria era falsata dall’equivoco di aver
ritenuto che egli non avesse svolto alcuna anamnesi sul paziente, mentre dalle
deposizioni dei testi, dell’accusa e della difesa, risultava che tale anamnesi era stata
effettuata e in modo accurato.

ritiene totalmente carente e meramente apparente.
Rileva che i giudici ravvisano la responsabilità degli imputati “nel mancato adeguato
inquadramento iniziale del caso”, fatto discendere dalla colpevole mancata attuazione
dei comportamenti previsti in linee guida, senza però individuare queste ultime, né
indicarne il contenuto minimo, pur potendo esse avere più fonti e diverso contenuto.
Rileva che per lo specifico caso di dolore toracico, i medici compirono il proprio dovere
attenendosi alle regole di diligenza e ai protocolli ufficiali, posto che l’esito negativo
dell’elettrocardiogramma era stato rafforzato dall’anamnesi complessiva di un paziente
che non presentava alcun fattore di rischio per malattia cardiaca.
Osserva che, in assenza di segnali chiari e supportati da dati empirici, approntare il
massimo delle possibilità diagnostiche comporterebbe un dispendio di risorse tale da
annullare l’efficienza delle strutture sanitarie.
Evidenzia, inoltre, che egli era stato chiamato come specialista internista (non
cardiologo) solo per un controllo e quando era stata già esclusa la diagnosi cardiaca a
seguito di ECG negativo.
Con ulteriore motivo deduce violazione di legge con riferimento all’applicazione dell’art.
3 I. 8 novembre 2012 n. 189, osservando che la condotta del medico si colloca
all’interno dello spazio definito dalle vigenti linee guida, né la sentenza aveva indicato le
presunte linee guida che sarebbero state disattese.

Considerato in diritto

Il ricorso proposto dal Fiorito è infondato. Ed invero le dichiarazioni delle parti civili,
ritenute intrinsecamente attendibili dai giudici del merito, non richiedono, trattandosi di
testimonianze, specifici riscontri e sono idonee a costituire adeguato fondamento del
giudizio di responsabilità. Le stesse deposizioni, inoltre, trovano adeguata collocazione
nel quadro degli altri elementi desumibili dall’espletata istruttoria, correlandosi, in
particolare, con le risultanze inerenti alle documentate condizioni cliniche del paziente,
nell’ambito di una complessiva motivazione con riferimento alla quale non risulta
neppure dedotto vizio di illogicità. Per altro verso è da osservare che i rilievi mossi dal
3

Il Giordano, a sua volta, deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione, che

ricorrente alla sentenza impugnata si risolvono, in ogni caso, in censure concernenti
apprezzamenti di merito tendenti a una diversa valutazione delle risultanze processuali,
non consentita in sede di legittimità a fronte di congrua motivazione. Né si evidenzia
alcun profilo di contraddittorietà della motivazione con riguardo all’assoluzione
intervenuta per il reato di falso: la condotta relativa a tale reato, infatti, è distinta,
anche sotto il profilo temporale, da quella integrante il reato di omicidio colposo, talché
nessuna interferenza logica può essere desunta dal differente esito decisorio. Neppure

inidonea a incidere sulla sua responsabilità. Allo stesso modo la richiesta del consulto di
uno specialista – peraltro non adeguatckal quadro patologico, trattandosi di un internista
– non può essere ritenuta bastevole ad esonerare da responsabilità il primo medico, a
fronte di una conclamata erronea ed inadeguata prima valutazione diagnostica da parte
sua. In ordine, poi, al rilievo concernente il compimento dell’anamnesi, si evidenzia che
la circostanza non risulta connotata dal carattere della decisività, in ragione degli
specifici profili di colpa attribuiti all’imputato.
Allo stesso modo si apprezza l’infondatezza del ricorso avanzato dal Giordano, pur
valutato alla luce dell’art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189, che esclude la
rilevanza della colpa lieve in relazione a quelle condotte che abbiano osservato linee
guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché accreditate dalla comunità
scientifica. Ed invero la sentenza della Corte territoriale ha evidenziato, sulla base delle
deposizioni rese dai consulenti tecnici del P.M. e della parte civile, che “dinanzi ai
sintomi manifestati dal Marzaioli al momento della prima visita nel Pronto Soccorso,
secondo la letteratura medica l’orientamento prevalente in tutti i Pronto Soccorso
italiani – e ciò sin dalla data del decesso dell’uomo – è quello di tenere in osservazione
il paziente, ovvero ricoverarlo, anche in caso di negatività del tracciato
dell’elettrocardiogramma, e ciò proprio allorquando vi è un dolore toracico persistente
non riconducibile a altre cause : vi è cioè una chiara raccomandazione di tenere in
osservazione il paziente per in intervallo di tempo che vada dalle 6 h alle 12 h
verificando a intervalli regolari la presenza di enzimi (ad es. Tropomina, CPX ecc.), che
sono indicatori delle necrosi miocardiche ed il cui esito è ottenibile in circa 30 minuti dal
prelievo e con ciò operando il cd monitoraggio continuo del paziente, per poter
intervenire tempestivamente con cardiologia interventistica (ad es, defribillazione,
trombo lisi, coronografia) in caso di accertata attivazione di tali enzimi”. A fronte di tale
puntuale indicazione, peraltro non specificamente contestata, della condotta esigibile, si
palesa l’infondatezza della censura concernente l’asserita omissione riguardo al
contenuto minimo delle linee guida sulle quali si fonda il giudizio di responsabilità; al
contrario, l’assunto concernente l’avvenuto rispetto delle regole di diligenza e dei
protocolli ufficiali, in presenza di esito negativo dell’elettrocardiogramma e di assenza di
fattori di rischio all’anamnesi, resta mera enunciazione non confortata di adeguata
4

può essere attribuita rilevanza alla qualifica di medico Saut rivestita dall’imputato,

specificità, essendo stata omessa la necessaria allegazione delle presunte linee guida
alle quali la condotta dei medici si sarebbe conformata. L’allegazione si rende
necessaria ai fini della verifica della correttezza e scientificità delle stesse: solo nel caso
di linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica è possibile, infatti,
utilizzare le medesime come parametro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili
nella condotta del medico ed attraverso le indicazioni dalle stesse fornite sarà possibile
per il giudicante – anche, se necessario, attraverso l’ausilio di consulenze tecniche –

colpa.
Quanto alla notazione relativa al dispendio di risorse che l’attuazione di quanto
rimproverato comporta, si evidenzia che trattasi di rilievo privo di rilevanza logico
giuridica, non potendosi certamente misurare con parametri di pura economicità ciò che
attiene alla salute e alla vita stessa dei cittadini. Questa Corte in proposito ha già avuto
modo di affermare che le linee guida, per essere considerate valido parametro
valutativo “non devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della
gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di
cura del paziente”, talché “l’efficienza di bilancio può e deve essere perseguita sempre
garantendo il miglior livello di cura, con la conseguenza del dovere del sanitario di
disattendere indicazioni stringenti dal punto di vista economico che si risolvano in un
pregiudizio per il paziente” (così Cass., Sez. 4, 35922/2012).
La dedotta circostanza inerente all’intervento dell’imputato in seconda battuta, come
specialista internista, dopo l’esclusione di diagnosi cardiaca a seguito di ecg negativo,
non assume, infine, valenza in termini di esonero da responsabilità, risultando che egli
si sia inserito nell’iter diagnostico, ponendo in essere una condotta connotata da
negligenza e imperizia in diretta correlazione con l’evento, così concretando un’ipotesi
di cooperazione colposa con il medico del primo intervento.
Le ragioni esposte valgono a fondare il rigetto delle impugnazioni proposte. Ne
consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla
rifusione delle spese sostenute nella presente fase processuale dalle parti civili, che si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Carangelo Patrizia, Marzaioli
Alberta Chiara, Marzaioli Giuseppe, Marzaioli Vincenzo, De Cristofaro Antonietta per
questo giudizio di cassazione liquidate in totali € 4.000,00 oltre accessori secondo
legge.
Così deciso in Roma 1’8/10/2013
Il Consigliere relatore

Il Presidente

valutare la conformità ad esse della condotta del medico al fine di escludere profili di

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