Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 795 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 795 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HASNI BRAHIM N. IL 18/02/1981
avverso la sentenza n. 2401/2014 TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO,
del 25/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2014

23266/14 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato a HASNI BRAHIM,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per reati di cui all’art. 73 co. 5 d.p.r.
n. 309/90.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché, oltreché
generica, manifestamente infondata, atteso che il giudice, nel disporre la confisca ne ha
giustificato analiticamente e senza vizi logici le ragioni, non specificamente contestate dal
ricorrente.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2014
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore
deducendo violazione di legge per la illegittima confisca del cellulare in sequestro.

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