Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 795 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 795 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANDITA MAURIZIO N. IL 10/10/1978
avverso l’ordinanza n. 35/2013 GIP TRIBUNALE di ANCONA, del
22/04/2013
sentita la rlazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
ALA so
lette/se te le conclusioni del PG Dott. 7n,

Data Udienza: 18/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22.4.2013 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza
avanzata da Maurizio Candita volta alla revoca parziale, ai sensi dell’art. 673
cod. proc. pen., della sentenza di condanna emessa il 31.7.2009, divenuta
irrevocabile.
Premetteva che nella predetta sentenza era stata applicata la recidiva

era stata dichiarata l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale per esito
positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale. Riteneva, tuttavia, infondata
la tesi difensiva secondo la quale la pronuncia delle sezioni unite della Corte di
cassazione del 27.10.2011 – che hanno escluso la rilevanza ai fini della recidiva
delle condanne per le quali è intervenuta la declaratoria di estinzione della pena
– comporterebbe la possibilità di revocare la condanna nella parte relativa
all’aumento di pena illegittimamente applicato. Affermava, infatti, che nel
sistema delineato dall’art. 2 cod. pen. solo i casi di aboliti° criminis consentono
di revocare una sentenza definitiva.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, a
mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio della
motivazione dell’ordinanza impugnata.
Ad avviso del ricorrente, la pronuncia delle sezioni unite della Corte di
cassazione che modifica il precedente orientamento ha incidenza sui parametri di
legalità assimilabile a quella della legge e degli interventi delle alte Corti, idonea
a legittimare una revisione del giudicato.
Nel caso di specie la porzione di pena da eliminare in conseguenza del
diverso indirizzo giurisprudenziale deve essere stabilita dal giudice
dell’esecuzione che, venuto meno l’aumento per i due reati nei limiti di cui all’art.
99 comma quarto cod. pen., deve ridurre la pena nella misura di anni quattro e
mesi quattro di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
L’art. 673 comma 1, cod. proc. pen., nel prevedere la revoca della sentenza
di condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, fa
espresso riferimento al caso di abrogazione o dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma incriminatrice.

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reiterata, specifica ed infraquinquennale in ragione di due condanne per le quali

Invero, deve essere ribadito che l’art. 673 cod. proc. pen. opera soltanto nel
caso in cui, a seguito di innovazione legislativa o di declaratoria di
incostituzionalità, si verifichi un’ipotesi di abrogazione esplicita o implicita di una
norma, non potendo, invece, la predetta disposizione trovare applicazione,
quando l’eventuale abrogazione implicita derivi da un mutamento di indirizzo
giurisprudenziale, che non può costituire ius superveniens anche a seguito di
pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 13411 del
21/02/2013, Arpaia, rv. 2553644 atd-c

spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 18 dicembre 2013.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

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