Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7947 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7947 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ANANIA MICHELE N. IL 20/01/1986
MORENO MONTERO JORGE N. IL 03/07/1992
avverso la sentenza n. 10550/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (P02,3e, Ce—J=2
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che ha concluso per _e’


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Data Udienza: 03/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli ha riformato quanto al trattamento
sanzionatorio la pena inflitta a D’Anania Michele e a Moreno Montero Jorge dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, che li ha ritenuti
responsabili del reato di cui all’art. 73, co. 1 T.U. Stup.
Accogliendo l’appello degli imputati, il giudice di seconde cure ha valutato
eccessiva la pena inflitta all’esito dell’applicazione della diminuente per il rito

l’ha quindi ridotta, concedendo le attenuanti generiche, ad anni due mesi otto di
reclusione ed euro 14.000 di multa.

2. Ricorrono gli imputati e deducono violazione di legge in relazione alla
mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 73, co. 5 T.U. Stup., che si
sarebbe dovuta ritenere sulla scorta del fatto che parte dello stupefacente era
destinato all’uso personale degli imputati, e per la natura rudimentale e priva di
organizzazione dell’attività di spaccio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Va in primo luogo rammentato che l’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen.
non impone al giudice d’appello di concedere di ufficio le attenuanti, sempre che
ne ricorrano le condizioni, ma concede solo un potere di operare in tal senso (per
cui il mancato esercizio dello stesso non può essere censurato in sede di
legittimità: Sez. 6, n. 4041 del 20/01/1994 – dep. 07/04/1994, Bassetti ed altri,
Rv. 197971).
Nel caso di specie, peraltro, la Corte di Appello ha omesso di operare una
valutazione del grado di offensività del fatto, in funzione della concessione
dell’attenuante di cui all’art. 73, co. 5 T.U. Stup., per essere stato rinunciato il
motivo di appello che la invocava. Dal verbale dell’udienza del 20.2.2013 risulta
la rinuncia avente ad oggetto i “motivi di appello ad eccezione di quello sulla
pena”. Tenuto conto che l’atto di appello articolava un primo motivo incentrato
sulla mancata concessione del 73, co. 5 T.U. Stup. ed un secondo motivo
relativo al mancato contenimento nel minimo edittale della pena nonché la
mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima espansione ed
infine la concessione della sospensione condizionale della pena, non vì è dubbio
che la rinuncia non abbia riguardato i soli rilievi espressi con il secondo dei
motivi sopra menzionati, investendo, per converso, proprio quello che atteneva
la qualificazione giuridica da attribuire al fatto.

2

abbreviato, pari ad anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa ciascuno, e

Ciò rilevato, e rimarcato come il ricorso non denunci l’erronea
interpretazione della rinuncia da parte della Corte di Appello, consegue
l’inammissibilità dell’impugnazione.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) ciascuno, a titolo di sanzione pecuniaria.

dichiara inamg i ‘le il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e edg& somma di euro 1000,00 ciascuno a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2013.

P.Q.M.

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