Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7946 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7946 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
DI GIOVANNI GIUSEPPE N. IL 08/06/1979
avverso la sentenza n. 2592/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PRATO, del 10/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vut
che ha concluso per
(r.e,ak, ceti vci.n.), o •

TalIcT,1-1
2er a

e civile, l’Avv

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Data Udienza: 03/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Firenze ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale si è ritenuto
Di Giovanni Giuseppe colpevole del reato di illecita detenzione di 600 gr. di
hashish e gli si è concessa l’attenuante di cui all’art. 73, co. 5 T.U. Stup.
Sostiene il ricorrente che il quantitativo di hashish rinvenuto non è
compatibile con la minima offensività che caratterizza l’attenuante in parola e

all’uso personale, così censurando il diverso giudizio espresso dal giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Come è noto, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità
o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art.
73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto a valutare
complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente
escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi
elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di ‘lieve
entità’ (Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011 – dep. 20/02/2012, P.G. in proc.
Sabatino, Rv. 251942).
La qualificazione del fatto come “di lieve entità” è riservata al giudice di
merito e, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se la relativa
motivazione è immune da vizi logici e giuridici (Sez. 4, n. 10778 del 27/06/1991
– dep. 25/10/1991, P.M. in proc. Chinca ed altri, Rv. 188607).

2.2. Nel caso che occupa, il giudice di merito ha argomentato in ordine alla
attenuante in parola facendo riferimento, in funzione di fondazione della
qualificazione giuridica prescelta, al fatto che non fosse risultata accertata la
misura del principio attivo eventualmente presente nella sostanza caduta in
sequestro, rimarcando peraltro che non poteva escludersi che parte del
quantitativo fosse destinato all’uso personale, perché in tal senso deponevano
sia le dichiarazioni dell’imputato che la presenza presso l’abitazione del
medesimo di frammenti di sostanza e di uno ‘spinello’, deponenti per l’appunto
per l’uso personale.
Si rinviene, quindi, nella sentenza impugnata una motivazione non
manifestamente illogica e, tenuto conto della impossibilità di determinare in

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che non vi è certezza in ordine al fatto che parte della sostanza fosse destinata

termini certi la misura del principio attivo, neppure viziata da errata applicazione
di legge, considerato il particolare dato ponderale, che non può essere
quantificato se non in bonam partem.

3. Si impone quindi il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.10.2013.

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