Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7945 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7945 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CELA LUAN – RINUNCIA AL RICORSO N. IL 15/10/1981
avverso la sentenza n. 570/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. “Ift…ev
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che ha concluso per gs,_

Fditor.per—Ia–parte civile, l’Ar3
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Data Udienza: 03/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha
riformato la condanna pronunciata nei confronti di Cela Luan dal G.i.p. presso il
Tribunale di Brindisi, all’esito di rito abbreviato, rideterminando la pena inflitta in
anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 17.778,00 di multa e
sostituendo la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (da perpetua a
temporanea) ed infine revocando quella dell’interdizione legale durante il tempo

Il Cela è stato pertanto giudicato colpevole del reato di cui all’art. 73, co. 1 e
ibis T.U. Stup.
Contro tale decisione ha propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore,
censurando la violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod.
proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Con dichiarazione depositata nella Cancelleria della Corte di Appello di Lecce
il 21.6.2013 e pervenuta a quest’Ufficio il 27.6.2013, il Cela ha personalmente
dichiarato di rinunciare all’impugnazione proposta avverso la sentenza indicata in
epigrafe.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera d), cod.
proc. pen.

3.

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2013.

dell’espiazione della pena.

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