Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7944 del 27/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7944 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1. BROCCIO LETTERIO
N. IL 18.01.1962
2. CANNAVO’ GIUSEPPE
N. IL 09.04.1986
3. CENTORRINO TOMMASO
N. IL 16.10.1961
4. GIUNTA GIUSEPPE
N. IL 10.04.1971
5. LUCCHESI AURELIO
N. IL 19.04.1969
6. MAGGIORE ROSARIO
N. IL 19.02.1986
7. PANARELLO GIOVANNI
N. IL 12.06.1983
8. TROVATELLO GIOVANNI
N. IL 27.08.1984
9. VITA FELICE
N. IL 02.12.1982
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI MESSINA del 10 luglio 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Piero Gaeta che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità dei ricorsi di tutti gli imputati ad eccezione del ricorso Maggiore che merita
rigetto. E’ presente l’avvocato Claudia Giordano per Broccio . Letterio ed anche come
sostituto processuale dell’avvocato Daniela Chillè per Trovatello Giovanni e Vita Felice che
insiste per l’accoglimento dei ricorsi; è presente inoltre l’avvocato Carmelo Vinci per
Centorrino Tommaso che insiste per l’accoglimento del ricorso e l’avvocato Silvestro
Salvatore per Giunta Giuseppe e Panarello Giovanni che insiste per l’accoglimento dei
ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10 luglio 2012 la Corte d’appello di Messina, in parziale
riforma della sentenza emessa in data 19 aprile 2011 dal Tribunale di Messina
appellata anche dagli odierni ricorrenti, con riferimento alle posizioni di questi
ultimi, così provvedeva:
a. riconosciute a Broccio Letterio le attenuanti generiche, determina la pena in
mesi otto di reclusione ed € 2800,00 di multa;
b. determina la pena nei confronti di Giunta Giuseppe in anni tre e mesi quattro

Data Udienza: 27/06/2013

di reclusione
riconosciuta a Panarello Giovanni la circostanza attenuante di cui al comma
5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ridetermina la pena in annd tre di
reclusione ed € 10.000, sipli ulta;
d. riconosciuta a Vita Felic
c i a comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990, ridetermina la pena in anni due di reclusione ed € 8.000,00 di multa,
e. rigettava i ricorsi dei restanti imputati
2. Avverso tale decisione ricorrono a mezzo dei rispettivi difensori:
2.1
Broccio Letterio, prospettando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
a), b), c) ed e) c.p.p. per mancata esposizione nella sentenza impugnata
delle premesse in fatto e la carenza di motivazione in ordine alla
affermazione di penale responsabilità basata unicamente sulle
intercettazioni telefoniche; la omessa pronuncia sulla richiesta di
applicazione del condono ai sensi della legge n. 241 del 2006;
l’applicazione della pena al minimo edittale;
2.2
Centorrino Tommaso, contestando l’interpretazione fornita dai giudici di
merito della conversazione telefonica del 30 marzo 2006 fra il ricorrente e
Ruggeri Francesco;
2.3
Cannavò Giuseppe/ la violazione di legge ed il travisamento della prova in
ordine alla partecipazione alla rissa e la mancata concessione delle
attenuanti generiche;
2.4
Giunta Giuseppe la violazione di legge e la carenza e contraddittorietà in
relazione alla affermazione di penale responsabilità;
2.5
Lucchesi Aureliol la violazione di legge e motivazione anche in relazione alla
identificazione
degli
interlocutori
delle
conversazioni
telefoniche
intercettate; la mancata concessione delle attenuanti generiche;
2.6 Maggiore Rosario / deducendo la violazione di legge e la motivazione
mancante o contraddittoria quanto alla affermazione della sua penale
responsabilità ed il difetto di motivazione in relazione al diniego delle
circostanze attenuanti generiche;
2.7
Giovanni Panarello per omesso esame delle specifiche doglianze dell’appello
/
e lamentando l’eccessività della pena;
2.8
Vita Felice / lamentando la mancata esposizione della dinamica dei fatti
nella gravata sentenza e la affermazione di responsabilità solo sulla base
delle intercettazioni telefoniche; mancata prova dello spaccio; omessa
pronuncia sul condono; mancata applicazione del minimo edittale
2.9
Trovatello Giovanni / esatta individuazione dell’imputato quale interlocutore
delle conversazioni.
CONSIDERRATO IN DIRITTO

4, In accoglimento del relativo motivo di gravame formulato da Maggiore Rosario la

c.

gravata sentenza va annullata limitatamente al punto concernente le ,attenuan ‘. etingeneriche con rinvio, ferma restando ex art. 624, n. 2 c.p.p. la ‘
della pronuncia di condanna, alla Corte d’appello di Reggio Calabria, anziché a
quella di Messina, tenuto presente che a Messina non vi sono due sezioni penali
. Ed invero la Corte territoriale, pur in presenza di un espresso motivo di appello
da parte del Maggiore (in particolare il terzo) con cui si sosteneva … illegittimo ed
ingiustificato appare il diniego delle attenuanti generiche, avuto riguardo anche e
soprattutto alla necessità di mitigare il trattamento sanzionatorio che appare
certamente eccessivo e sproporzionato in relazione alla intrinseca gravità dei fatti
per cui è processo, ha omesso ogni motivazione sul punto.
Nel resto il ricorso del Maggiore va rigettato. Sostiene infatti il ricorrente che il
comportamento dallo stesso tenuto sarebbe inidoneo ad assurgere a fattispecie
penalmente rilevante. La motivazione sul punto fornita dalla Corte territoriale
appare assolutamente adeguata: i giudici del gravame hanno infatti sottolineato il
ruolo fattivo della presenza del Maggiore nella partecipazione alla “trasferta” volta
all’acquisto della sostanza di stupefacente e consistente, in particolare, nella

4. Corretta e congrua, infine, nonché esente da vizi logici o giuridici è la motivazione
in ordine alla determinazione delle pene (peraltro in alcuni casi ridotte in appello)
e che sono state correttamente calcolate e determinate con adeguata
motivazione a supporto ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p.,
la
condanna
di
tali
ricorrenti
al
pagamento
delle spese
processuali e, ciascuno, a quello della somma, che si ritiene equo liquidare in
Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di Maggiore Rosario limitatamente al
punto concernente le attenuanti generiche e rinvia sul punto alla Corte d’appello
di Messina, altra sezione; rigetta nel resto il ricorso di Maggiore. Dichiara
inammissibili gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende. Si dispone il rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria,
anziché a quella di Messina, tenuto presente che a Messina non vi sono due
sezioni penali
Così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2013

verifica della qualità del prodotto, così rafforzando, all’esito della sua
“approvazione”, nei correi la convinzione della convenienza dell’acquisto.
. I ricorsi dei restanti imputati vanno invece dichiarati inammissibili poiché basati
su censure manifestamente infondate ed aspecifiche È palese la sostanziale
aspecificità di gran parte delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede
pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune
da vizi ed assolutamente plausibile (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv.
216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Va in particolare ricordato, con riferimento alla specifica questione che rileva nel
caso che ci occupa, come questa Corte abbia affermato: “in materia di
intercettazioni telefoniche, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle
conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di
merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in
conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza” (Sez. 6, Sentenza
n. 15396 del 11/12/2007). D’altro canto i giudici di merito (di primo e secondo
grado) hanno fornito una corretta ricomposizione dei fatti, fondata su un’adeguata
acquisizione ed interpretazione degli elementi probatori disponibili ed un’esaustiva
analisi complessiva di essi sulla base di canoni logici e coerenti.
3. Quanto al motivo di gravame concernente il condono, proposto dal Broccio, va
osservato come il ricorso per cassazione nella materia de qua è ammissibile solo
qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione,
mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice
dell’esecuzione Sez. 5, n. 43262 del 22/10/2009 Ud. (dep. 12/11/2009 ) Rv.
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