Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7940 del 25/01/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7940 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MORELLI PASQUALINA n. il 28/05/1978
avverso la sentenza n. 5491/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PESCARA, del 10/02/2015
sentita la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Gioacchino IZZO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con le ulteriori
statuizioni di legge;

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 25/01/2016

,
,
Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza 10/02/2015 il G.U.P. presso il Tribunale di Pescara ha applicato
all’imputata MORELLI Pasqualina la pena concordata, ritenuta la correttezza della
qualificazione giuridica dei fatti operata dal P.M. in sede di richiesta di
patteggiamento (artt. 56. 81, 99, 624, 625 comma 1 n. 2 e 582 c.p., in relazione ad
un’originaria imputazione ai sensi degli artt. 110, 628 commi 2 e 3 c.p.).

legge (in relazione al disposto di cui all’art. 129 c.p.p.), per avere il giudice del
merito omesso ogni valutazione in ordine al difetto di querela per il reato di lesioni
personali, a seguito dell’intervenuta derubricazione del reato di rapina in quello di
furto aggravato con violenza sulle cose e lesioni personali volontarie.
3. – il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta depositata
il 14/09/2015, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto
1. – Il ricorso è inammissibile.
2.- Per giurisprudenza risalente e costante di questa Corte, la sentenza del giudice
di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle
ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo
di legittimità soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., poiché l’applicazione della
pena su richiesta si fonda su un accordo tra l’imputato e il P.M., accordo che
costituisce un negozio giuridico processuale recettizio, il quale, pervenuto a
conoscenza dell’altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso,
diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell’altra,
in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di
volontà determina effetti non reversibili nel procedimento (sez. 6,
n. 4120 del 11/01/2007 Cc. (dep. 01/02/2007) Rv. 236566).
Proprio con riferimento al precedente richiamato, si è ivi considerato, per un caso
in cui dagli atti risultava – in modo inequivocabile – la mancata proposizione della
querela, a causa del rifiuto opposto dalla parte offesa agli inquirenti anche solo di
formalizzare la denuncia proposta verbalmente, che è solo l’evidenza del difetto di
querela a giustificare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché
l’azione penale non avrebbe potuto essere esercitata, evidenza che non ricorre nel
caso di specie, stante l’esistenza in atti di un verbale di denuncia-querela della persona
offesa in data 26/09/2014.
Peraltro, si ritiene preclusa in questa sede l’invocata rivalutazione del contenuto di
tale verbale, atteso che il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è

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2. – Propone ricorso la parte personalmente, deducendo il vizio di violazione di

limitato all’ipotesi in cui l’evidenza della sussistenza delle cause di non punibilità di cui
all’art. 129 cod. proc. pen. risulti dal testo della sentenza impugnata (più di recente
sez. 5 n. 31250 del 25/06/2013 Cc. (dep. 22/07/2013), Rv. 256359).
3. – Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta
infondatezza, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e
alla rifusione della somma di euro 1.500,00 alla casse delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 gennaio 2016.
Il Consigliere est.
Gabriella Cappello

a

Il Presidente
A

Francesco karia Ciampi

CORTE SUPREMA FA CASSAZIONE
IV Sezione Penale.

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