Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 794 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 794 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
WU LUMEI N. IL 25/12/1964
avverso la sentenza n. 1931/2012 GIP TRIBUNALE di FERMO, del
10/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/gentite le conclusioni del PG Dott. E
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 18/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 10.1.2013 il GIP del Tribunale di fermo dichiarava non doversi procedere
nei confronti di WU LUMEI in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 679 c.p. (omessa
denuncia di materie esplodenti e infiammabili, sei bombole GPL) per intervenuta oblazione.
Con la sentenza veniva disposta la restituzione all’imputato delle bombole di GPL.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della
Repubblica di Ancona, limitatamente al capo con il quale era stata disposta la restituzione delle

152/1975 doveva essere ordinata la confisca delle suddette bombole.

Il ricorso è fondato.
L’art.6 della legge 152/1975 prevede che il disposto del primo capoverso dell’art. 240 c.p. si
applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le
munizioni e gli esplosivi.
Il capoverso dell’art.240 c.p. prevede in quali casi debba essere sempre ordinata la confisca
del corpo di reato.
Le bombole di GPL debbono essere considerate materiale esplodente, e quindi il materiale
esplodente deve essere in ogni caso sequestrato.
Pertanto la sentenza deve essere annullata nella parte in cui ha disposto la restituzione delle
bombole in sequestro che devono essere, invece, confiscate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al dissequestro e restituzione delle
bombole sequestrate e all’omessa confisca, che dispone, delle bombole medesime.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo.
Così deciso in Roma in data 18 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

bombole di GPL, per violazione di legge, in quanto in applicazione dell’art. 6 della legge

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