Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 794 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 794 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI STASI GIOVANNI N. IL 31/07/1972
avverso la sentenza n. 411/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TRANI, del 31/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 16/12/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a DI STASI GIOVANNI per il reato di furto aggravato di 2500 barbatelle
di vite la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di 9 mesi di
reclusione ed €300 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

alla valutazione della prova, per la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc.
pen., poiché a suo giudizio a tale esito avrebbe dovuto condurre una corretta
lettura delle trascrizioni delle telefonate intercorse con Caporale Giambattista, tale
Lanotte, Manzi Antonio e tale Ficco;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre:
Sez. 4, n. 7768 del 11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del
19/04/2000, Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv.
225208; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep.
17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
che d’altra parte la sentenza di applicazione della pena non può essere censurata
per mancata valutazione delle prove e, quindi, per l’omessa pronuncia
sull’infondatezza dell’accusa, in quanto una tale valutazione avrebbe dovuto
svolgersi, in contraddittorio delle parti, nel dibattimento al quale l’imputato e il
P.M., di accordo, hanno rinunciato (Sez. 4, n. 334 del 27/09/1994 – dep.
18/01/1995, Piroscia, Rv. 201217);

2

dell’imputato, avv. Maurizio Elio De Feo, deducendo violazione di legge in relazione

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

processuali e al versamento della somma di rnillecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015
Il consiglier estensore

Il presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

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