Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7928 del 15/12/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7928 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: DOVERE SALVATORE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
ROCCHI CLAUDIA N. IL 11/04/1954
avverso la sentenza n. 1501/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di GROSSETO, del 25/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/sMte le conclusioni del PG Dott. YtbiAki’k
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Data Udienza: 15/12/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Grossseto applicava ai sensi dell’articolo
444 cod. proc. pen. a Rocchi Claudia, imputata del reato di omicidio colposo
commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale,
commesso il 22 agosto 2013, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione,
con la sospensione condizionale.
2. Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Con il ricorso si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 222
C.d.S., in quanto il Giudice avrebbe dovuto disporre la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida; si chiede quindi
l’annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Per assunto non controverso, con la sentenza di “patteggiamento”
vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto,
eccezionale, dell’articolo 445, comma 1, cod. proc. pen. limitato alle pene
accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca nei casi previsti
dall’articolo 240 cod. pen.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato la necessità
che in caso di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al
reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di
circolazione stradale venga inflitta la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida; lo ha fatto per lo più occupandosi della misura della
diminuzione prevista dall’art. 222, comma secondo, Cod. str. (che deve essere
ritenuta pari a quindici giorni, potendosi questa ricavare dalla norma
immediatamente precedente, riferita alle lesioni colpose) (Sez. 4, n. 49818 del
13/11/2012 – dep. 21/12/2012, Santirocco e altro, Rv. 254093). Ma sul palese
presupposto della necessità della statuizione che dispone la sospensione della
patente di guida.
3.2. Ne deriva che, nel caso che occupa, il giudice di merito avrebbe
dovuto disporre la sospensione della patente di guida, nei termini sopra
rammentati.
L’omessa statuizione comporta l’annullamento della sentenza impugnata,
limitatamente alla omessa statuizione della sospensione della patente di guida,
con trasmissione degli atti al Tribunale di Grosseto per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Corte di Appello di Firenze propone ricorso per cassazione.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della
patente di guida, con trasmissione degli atti al Tribunale di Grosseto, per
l’ulteriore corso.
Così decisa in Roma, nella camera di consiglio del 15.12.2015.
estensore
Salva i Dovere
Il Presidente
Francesco M4ia Ciampi
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
W Sezione Penale
Il Consig