Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7920 del 16/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 7920 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
NWAZULUOKE OLI VER OGONNA CUI 03RYHI2 N. IL
25/11/1975
avverso la sentenza n. 747/2013 TRIBUNALE di VICENZA, del
02/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
g_h_Caza=h2~

Delia Cardia, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

per la arte
V.Atict
ifonscrAvv)

1A.1y__

Data Udienza: 16/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale dì Vicenza ha condannato Nwazuluoke Oliver Ogonna,
imputato dei reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285,
alla pena di cinque mesi di reclusione, previa concessione delle attenuanti
generiche e con riconoscimento del vincolo della continuazione.

2.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica

le attenuanti generiche esclusivamente in ragione dello stato d’incensuratezza e
per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La pena prevista per il delitto di cui all’art.189, comma 7, cod. strada è
pari alla reclusione da uno a tre anni, mentre la pena prevista per il delitto di cui
all’art.189, comma 6, cod. strada è pari alla reclusione da sei mesi a tre anni. Pur
applicando la pena minima edittale prevista per il reato più grave (un anno di
reclusione), diminuendola in misura massima per le circostanze attenuanti
generiche (un terzo), ed aumentando la pena di un solo giorno ai sensi
dell’art.81, secondo comma, cod. pen., la sanzione non avrebbe potuto essere
inferiore a quella di otto mesi ed un giorno di reclusione. Con la sentenza
impugnata è stata, dunque, irrogata una pena illegale in quanto inferiore al
minimo previsto dalla legge.

3. Con riguardo alla seconda censura, va osservato che secondo la nuova
formulazione dell’art. 62 bis cod. pen., a seguito dell’entrata in vigore della legge
24 luglio 2008, n. 125, art. 1, punto f)-bis di conversione del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, è escluso che la sola assenza di precedenti penali possa
essere posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
2.1. La sentenza impugnata ha, dunque, violato la legge laddove ha ritenuto
di concedere le attenuanti generiche soltanto in base alla incensuratezza
dell’imputato e deve essere annullata sul punto.

2

deducendo violazione dì legge per illegalità della pena, per essere state concesse

2.2. L’annullamento non può essere disposto senza rinvio in quanto, avendo
il giudice applicato anche l’aumento di pena per la continuazione, non è possibile
procedere in questa sede alla determinazione della pena attraverso la esclusione
della diminuzione concessa dalla sentenza impugnata in virtù delle attenuanti
generiche.

3. Anche la terza censura è fondatamente proposta, avendo il giudice di
merito omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della

strada.

4. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata sia con
riferimento alla determinazione della pena che con riferimento all’omessa
applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida, con rinvio al Tribunale di Vicenza.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio
ed alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia per
nuovo esame sui suddetti punti al Tribunale di Vicenza.
Così deciso il 16/02/2016

sospensione della patente di guida, prevista obbligatoriamente dall’art.189 cod.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA