Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 792 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 792 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINECCIA FRANCESCO nato il 30/10/1972 a BARI
DJUKIC ARABELA nato il 14/08/1975

avverso la sentenza del 02/11/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 02/11/2015,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in
data 08/04/2015, nei confronti di MINECCIA FRANCESCO, DJUKIC ARABELA,
confermava la condanna in relazione al reato, contestato in concorso di cui all’
art. 628 CP (più grave) ed altro.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti
motivi:

-vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità
dell’imputato affermando sussistenti solo atti di resistenza passiva e non atti di
violenza finalizzati a mantenere il possesso del bene illegittimamente sottratto
ed essendo stata ritenuta sussistente una rapina impropria e non un furto.
Il motivo è inammissibile perché fondato su motivi che ripropongono le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598,
Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Con riferimento ai profili
afferenti alla sussistenza di fattispecie tentata, deve rilevarsi che la doglianza
non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo
quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc.
pen., come si evince dall’elencazione dei motivi di appello operata dalla Corte
territoriale non contestata in sede di ricorso.
-Illogicità della motivazione in sede di affermazione della responsabilità della
DJUKIC nella parte in cui affermerebbe la presenza di una consapevolezza della
possibilità di una reazione violenta da parte del coniuge in quanto si trattava di
suo marito.
Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto non tiene conto nella sua
formulazione della effettiva portata della motivazione del provvedimento
impugnato . In tale valutazione, infatti, la Corte territoriale evidenzia senz’altro
la pregressa conoscenza evidenziata dal vincolo di coniugio. Tuttavia, desume la
piena conoscenza del modus operandi del coniuge e la concreta rappresentazione

Entrambi gli imputati deducono :

che l’uso della violenza sarebbe stato un normale sviluppo della condotta
originariamente programmata come furto sulla base di elementi ulteriori, quali la
commissione di reati della medesima indole in precedenza e le modalità di
realizzazione del delitto de quo in quanto svolto all’interno di esercizio
commerciale videocontrollato e con la presenza di sorveglianti; circostanza questa – che rendeva – a parere della Corte – verosimile anche il fatto che vi
sarebbe stata la concreta necessità di usare violenza per sottrarsi agli eventuali
controlli . Ciò determina la sussistenza di una motivazione logica, congrua e

questa sede.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai
ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle
ammende.
Così deciso il,-2T:1-/Th/2016

coerente con il contenuto del fascicolo processuale e scevra da vizi sindacabili in

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