Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 792 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 792 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRANZONE DOMENICO N. IL 11/07/1957
avverso l’ordinanza n. 122/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 06/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/seetite le conclusioni del PG Dott. a -6k t-k

AAAL

Uditi difensor Avv.;

.e’citAm4,ceLe,w,2-10

c(2)-2-7A03-

Data Udienza: 18/12/2013

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 6.5.2013 la Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta di FRANZONE DOMENICO di ridurre di mesi 6 di
reclusione ed euro 200,00 di multa la pena inflitta con sentenza della Corte d’appello di
Catanzaro in data 21.6.2012.
Il Franzone aveva sostenuto che la suddetta pena corrispondeva a quella inflitta per il reato di
cui al capo 15 dell’imputazione, condanna che la Corte di cassazione, con sentenza in data
15.12.2011, aveva annullato senza rinvio, unitamente alle condanne per i reati di cui ai capi 18

In sede di rinvio, secondo quanto sostenuto dal Franzone, la Corte d’appello aveva eliminato le
pene dei reati di cui ai capi 18 e 19, ma aveva mantenuto la pena di mesi 6 di reclusione ed
euro 200,00 di multa inflitta per il reato di cui al capo 15, nonostante che per lo stesso fosse
intervenuto l’annullamento senza rinvio della Cassazione.
La Corte d’appello rilevava che dalla lettura della suddetta sentenza in data 21.6.2012
risultava che la Corte di cassazione aveva annullato (della precedente sentenza della Corte
d’appello in data 15.12.2011) i reati di cui ai capi 18 e 19, e non – come prospettato dal
Franzone – il reato di cui al capo 15, e pertanto riteneva infondata la richiesta del predetto.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Franzone Domenico, sostenendo che
erroneamente la Corte d’appello di Catanzaro aveva ritenuto che la Corte di cassazione, in
relazione alla sentenza 15.12.2011, avesse annullato solo i capi 18 e 19, poiché dalla lettura
della sentenza del supremo collegio risultava che anche la condanna per il reato di cui al capo
15 era stata annullata per insussistenza del fatto, con conseguente eliminazione della pena, a
tale capo riferibile, di mesi 6 di reclusione e di euro 200,00 di multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione, nella sentenza in data 21.6.2012
della Corte d’appello di Catanzaro si dà atto che la Corte di cassazione aveva annullato senza
rinvio la condanna inflitta al Franzone per il delitto di cui al capo 15), perché il fatto non
sussiste, con conseguente eliminazione della pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di
multa.
Il Franzone ha sollevato incidente di esecuzione avverso l’ordine di carcerazione emesso dalla
Procura generale della Repubblica di Catanzaro in data 19.2.2013, lamentando che dalla pena
da espiare non era stata detratta la suddetta pena di mesi sei di reclusione.
La Corte d’appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto accertare se
corrispondeva al vero quanto denunciato dal Franzone, essendo invece pacifico in atti che la
pena in questione, relativa al reato di cui al capo 15) dell’originaria imputazione, non debba
essere espiata, in quanto eliminata dalla Corte di Cassazione.
1

e 19, le quali, invece, erano state annullate con rinvio.

Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione
perché accerti se nel calcolo della pena da espiare sia stata sottratta la suddetta pena di mesi
sei di reclusione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma in data 18 dicembre 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA