Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 792 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 792 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANUTI MAURIZIO N. IL 28/08/1983
avverso la sentenza n. 3159/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
05/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 16/12/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, CANUTI
MAURIZIO è stato condannato per furto aggravato di due biciclette alla pena di
quattro mesi di reclusione ed € 120 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso personalmente l’imputato,

avrebbe dovuto determinare una sentenza di proscioglimento ex articolo 129
cod. proc. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché il ricorrente si limita a
censurare la motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della prova,
ma non propone specifiche doglianze nei confronti della decisione, a fronte di
una motivazione che comunque dava atto della confessione dell’imputato;
– che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

deducendo la nullità della sentenza in relazione alla valutazione della prova, che

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