Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7919 del 16/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 7919 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIMO CARMINE N. IL 04/07/1988
avverso la sentenza n. 7299/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ha..cone

Delia Cardia, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito il difensore, Avv. Mario Fortunato, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio;

t2er_tapal4e
ud

-eferie–4-Av

Data Udienza: 16/02/2016

RITENUTO IN FATTO

Dimo Carmine ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che,
confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui
all’art. 186, commi 2 lett. c) e

2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285;

condanna alla pena sospesa di mesi quattro di arresto ed euro 1.500,00 di
ammenda e applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida. Con il ricorso si duole della mancata sostituzione della

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre partire dal rilievo che, in tema di trattamento sanzionatorio della
contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool, il beneficio della
sospensione condizionale della pena è incompatibile con la sostituzione della
pena detentiva e pecuniaria inflitta con il lavoro di pubblica utilità (art. 186,
comma 9-bis, cod. strada), non potendosi pervenire all’applicazione di una
sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa.
2.1. Ciò comporta che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro
di pubblica utilità avanzata con i motivi di appello necessita della rinuncia al
beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in
precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti (Sez.4, n.15695 del
19/11/2013, Caputo).
2.2. Con riguardo alla questione se, una volta ottenuto il beneficio della
sospensione condizionale della pena, l’istanza volta ad ottenere la sanzione
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità comporti per il condannato una rinuncia
implicita al beneficio medesimo o se sia possibile mantenere tale beneficio nel
caso di applicazione della pena sostitutiva, la Corte di Cassazione ha già avuto
modo dì pronunciarsi nel senso della incompatibilità tra il beneficio della
sospensione condizionale della pena e il lavoro di pubblica utilità, evidenziando
come di tale sanzione sostitutiva, introdotta dall’art.33 legge 29 luglio 2010,
n.120, che ha modificato l’art.186 cod. strada introducendo il comma

9-bis,

possono usufruire coloro che siano stati condannati per una delle ipotesi
contravvenzionali previste dagli artt.186 e 187 cod. strada, senza necessità del
consenso da parte dell’interessato attraverso un’esplicita richiesta di

2

pena principale con il lavoro di pubblica utilità.

applicazione, essendo sufficiente la semplice non opposizione, e senza necessità
che l’imputato indichi le modalità di esecuzione del trattamento sostitutivo
(Sez.4, n.15563 del 15/03/2013, Mannetta, Rv.255524); spetta poi al giudice
valutare, anche d’ufficio, l’opportunità di modulare la sanzione in relazione alle
concrete esigenze di recupero sociale del condannato. Una volta ritenuta
applicabile la sanzione sostitutiva, si deve intendere che la richiesta in tal senso
formulata comporti rinuncia implicita al beneficio della sospensione condizionale
della pena eventualmente già concessa, non potendosi pervenire all’applicazione

pregiudicare la possibilità per il condannato di usufruire di una modalità di
esecuzione della pena diversa e più favorevole (Sez. 4, n. 29916 del 9/07/2015,
Forma).
Ne deriva, in sostanza, che l’introduzione in appello della richiesta di
sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, debba intendersi come implicita
rinuncia all’alternativo beneficio della sospensione condizionale; non poteva,
dunque, nel caso in esame, considerarsi inammissibile in quanto tardiva (Sez. 4,
n. 22789 del 09/04/2015, Ligorio, Rv. 263894).

3. Non risulta, comunque, corretta la motivazione che trascuri il motivo di
gravame tendente ad ottenere la sostituzione della pena condizionalmente
sospesa in primo grado con il lavoro di pubblica utilità, dovendosi ritenere che la
disposizione di cui all’art.186, comma 9-bis, cod. strada comporti effetti più
favorevoli rispetto alla sospensione condizionale della pena, sia in termini di
durata della pena sostitutiva, sia in termini di criteri di ragguaglio, sia in termini
di conseguenze finali (comportando il lavoro di pubblica utilità un dimezzamento
della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida) (Sez.3,
n.20726 del 7/11/2012, dep. 2013, Cinciripini, Rv.254996). Conseguentemente,
deve ritenersi che la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio denunciato per
avere omesso di esaminare nel merito l’istanza di applicazione della sanzione
sostitutiva. Il giudice di appello sarà ovviamente libero nel merito
dell’apprezzamento in ordine alla accoglibilità in concreto della richiesta.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al punto
concernente l’affermata inammissibilità dell’istanza di applicazione della sanzione
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con rinvio alla Corte di Appello di Milano.

3

di una sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa, né potendosi

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il
beneficio del lavoro di pubblica utilità con rinvio sul punto ad altra Sezione della
Corte d’Appello di Milano.

Così deciso il 16/02/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA