Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7916 del 25/01/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7916 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso COR1E D’APPELLO di BARI
nei confronti di:
DAMIANI CARLO n. il 22/10/1973
avverso la sentenza n. 3066/2014 TRIBUNALE di TRANI, del 03/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Mario PINELLI che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente all’omessa confisca
disponendosi la stessa ai sensi dell’art. 620 lettera e c.p.p.;

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 25/01/2016

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Ritenuto in fatto

1. – Con sentenza del 03/12/2914, il Tribunale di Trani in composizione monocratica ha
dichiarato esecutivo il decreto penale emesso dal GIP presso lo stesso Tribunale in data
26/5/201 e avente ad oggetto la condanna dell’imputato DAMIANI Carlo alla pena di euro
23.400,00 di ammenda, pena sostituita ex art. 186, comma 9 del C.d.S. con il lavoro di
pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.l. 274/2000, ritenuta la regolarità della rinuncia
all’opposizione.

Corte d’Appello di Bari, deducendo violazione di legge per non avere il giudice di
merito irrogato la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, che
risulta di proprietà dell’imputato (allegando documentazione sul punto), in violazione
dell’art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. e chiedendo l’annullamento della sentenza senza
rinvio, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente la sanzione accessoria
di legge, ex art. 620 cod. proc. pen.
Considerato in diritto

1. – Il ricorso è fondato.
2. – Anche a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 33 della legge 29 luglio 2010
n. 120 agli articoli 186 e 187 del codice della strada, è rimasto fermo per il giudice, nel caso di
sentenza di condanna o di applicazione della pena, l’obbligo (previsto per espressa disposizione
di legge a seguito del cosiddetto “decreto sicurezza” di cui al decreto legge 23 maggio 2008 n.
92, convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 125) di disporre la confisca del veicolo condotto
dal trasgressore (quale “sanzione amministrativa accessoria”, giusta il nuovo testo dell’articolo
224 ter del codice della strada, che ha così qualificato una misura che in precedenza era da
considerare una “sanzione penale accessoria”, in forza di quanto statuito dalla Corte
costituzionale e dalle Sezioni unite della Cassazione, rispettivamente nelle sentenze 4 giugno
2010 n. 196 e n. 23428 del 25 febbraio 2010, Rv. 247042).
Per l’effetto, in tali casi, il giudice deve disporre la confisca con la sentenza che, a cura
del cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente (articolo 224 ter, comma 2,
del codice della strada), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; senza che
rilevi che il veicolo oggetto dalla confisca non sia stato sottoposto a sequestro preventivo.
3. – Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, l’annullamento della
sentenza senza rinvio limitatamente alla omessa confisca del veicolo tg. DP333NT, confisca
che va disposta in questa sede, difettando ogni margine di discrezionalità.
›atittx. tZLAAIC.0

P.Q.M.

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itenza impugnata limitatamente alla omessa confisca del veicolo tg.
DP333NT, confisca che dispone.
Deciso in Roma nella camera di consiglio del.
Il Consigliere est.
briella Cappello

‘naio 2016.
Il Presidente

7

esco

Ciampi

2. – Ha proposto ricorso avverso la sentenza il Procuratore Generale presso la

IV Sezione Penale

I

CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE

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