Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 791 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 791 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIALLELLA PATRIZIO N. IL 05/06/1988
avverso la sentenza n. 8 013 TRIBUNALE di FOGGIA, del
23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2014

231051/14 RG
Motivi della decisione

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore
deducendo:
violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 648 c.p. per
omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione;
– violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) , c) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 178 lett. c)
c.p.p. in relazione alla dichiarazione di contumacia;
– violazione degli artt. 3,24 e 11 Cost. in relazione all’art. 6 I.n. 251/2005;
violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) , c) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 157-160 c.p.
dovendo il reato essere dichiarato prescritto.
– violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) , c), d) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 157-160
c.p.
– violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) , c) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 192 c.p.p. in
ordine all’utilizzo della regola probatoria del «cui prodest».
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per genericità perché
palesemente riferita a fatti diversi e decisioni diverse da quelli per i quali si è proceduto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2014
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia ha applicato a GIALLELLA Patrizio, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’art. 110 c.p. e 73
d.p.R. n. 309/90.

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