Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 791 del 25/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 791 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Fasano Vito, nato a Ottaviano il 18/11/1930
Romandini Luigi, nato a Taranto il 23/9/1952
avverso la sentenza del 24/11/2016 della Corte d’appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
proposto da Romandini Luigi e il rigetto del ricorso proposto da Fasano Vito;
udito per il ricorrente Romandini Luigi l’avv. Italia Mendicini, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente Fasano Vito l’avv. Sonia D’Angiulli, in sostituzione dell’avv.
Vincenzo Vozza, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 25/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 novembre 2014 il Tribunale di Taranto aveva
condannato Vito Fasano, quale legale rappresentante della S.r.l. RARE, alla pena
di anni tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli
artt. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (capo A della rubrica), 256, comma
3, d.lgs. 152/2006 (capo B della rubrica), 256, comma 4, d.lgs. 152/2006 (capo
C della rubrica), 260, comma 1, d.lgs. 152/2006 (capo E della rubrica), e 640,

dell’area in sequestro e la bonifica a cura e spese dell’imputato, nonché Luigi
Romandini, quale dirigente del IX Settore Tecnico, Territorio e Ambiente, della
Provincia di Taranto, alla pena di un anno di reclusione, in relazione al reato di
cui all’art. 323 cod. pen. (capo I della rubrica).
La Corte d’appello di Lecce, pronunziando sulle impugnazioni degli imputati,
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fasano in relazione ai reati
di cui ai capi A), B), C), D) della rubrica, perché estinti per prescrizione, e anche
nei confronti di Romandini, in relazione all’unico reato ascrittogli, di cui al capo I)
della rubrica, per essere anch’esso estinto per prescrizione; ha assolto Fasano
dal reato di cui al capo G) perché il fatto non sussiste; ha confermato la sentenza
appellata per la residua imputazione ascritta a Fasano, di cui al capo E) della
rubrica (ascrittogli per avere, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più
operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate,
ricevuto e, comunque, gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali
del tipo inerte, che anziché essere avviati al recupero, così come previsto nella
iscrizione al registro provinciale, venivano di fatto stoccati all’interno della cava
per la coltivazione di inerti calcarei gestita dalla S.r.l. RARE), rideterminando la
pena inflittagli in relazione a tale reato in anni due di reclusione, sospesa
subordinatamente alla eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente, e
revocando la confisca dell’area in sequestro, di cui ha disposto la restituzione

2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Luigi

Romandini, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato violazione
dell’art. 323 cod. pen. e insufficienza della motivazione, in relazione alla
sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ritenuto configurabile ma estinto
per decorso del tempo.
Ha sottolineato al riguardo il carattere meramente formale del controllo
riservato al dirigente del Settore Tecnico, Ambiente e Territorio, della Provincia
di Taranto, in quanto sarebbe il responsabile del procedimento a provvedere alla
istruttoria della richiesta di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche,
affidando ad esperti la redazione di una relazione tecnica e richiedendo il parere

2

commi 1 e 2, n. 1, cod. pen. (capo G della rubrica), disponendo la confisca

di un comitato tecnico, provvedendo alla successiva redazione della proposta e
del dispositivo della determina dirigenziale, in relazione alla quale il dirigente del
servizio si limiterebbe a un controllo esclusivamente formale.
Nella vicenda relativa alle autorizzazioni rilasciate alla S.r.l. RARE tale
società aveva chiesto alla Provincia di Taranto l’autorizzazione allo scarico delle
acque reflue mediante sub-irrigazione; tale richiesta era stata istruita dal
Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia, per essere poi trasmessa al
comitato tecnico di cui alla I. Regione Puglia n. 30 del 1986, che aveva espresso

tale parere il dirigente del Servizio Ecologia e ambiente aveva autorizzato in via
provvisoria tale scarico di acque meteoriche; successivamente, sulla base di altro
parere del medesimo comitato tecnico, il medesimo dirigente, con determina n.
82 del 23/7/2002, aveva autorizzato per quattro anni la S.r.l. RARE allo scarico
di acque meteoriche mediante sub-irrigazione, subordinando risolutivamente tale
autorizzazione al rispetto delle disposizioni vigenti e delle prescrizioni contenute
nella determina dirigenziale; alla scadenza di tale autorizzazione ne era stato
richiesto il rinnovo, in ordine al quale era stato espresso parere favorevole, sulla
base del quale il funzionario responsabile aveva predisposto la determina
dirigenziale e il relativo dispositivo; tali atti erano quindi stati adottati dal
ricorrente, con l’imposizione dell’obbligo di rispettare le prescrizioni dettate nelle
precedenti autorizzazioni, al cui adempimento era stato subordinato il rinnovo
della autorizzazione.
Tanto premesso, circa l’andamento del procedimento amministrativo che
aveva condotto al rinnovo della autorizzazione, in relazione al cui rilascio era
stata prospettata la sua responsabilità, ha lamentato il carattere congetturale
della affermazione della Corte d’appello riguardo alla esistenza dell’elemento
psicologico del reato contestatogli, per la cui sussistenza erano necessari,
secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’evidenza della
violazione di legge, la specifica competenza dell’agente, la motivazione del
provvedimento e i rapporti personali tra agente e soggetto illegittimamente
avvantaggiato dal provvedimento.
Ha sottolineato il carattere sospensivo della autorizzazione apposta alla
autorizzazione, indice della sua buona fede, erroneamente ritenuta di diversa
portata dalla Corte territoriale, e l’affidamento riposto nel rispetto delle
prescrizioni indicate dal comitato tecnico, trattandosi di rinnovo di autorizzazione
già rilasciata, con la conseguente presenza di ulteriori elementi idonei a
escludere l’elemento soggettivo del reato, erroneamente ritenuto sussistente e
dichiarato estinto solo a causa del decorso del tempo.
Ha lamentato anche la mancata considerazione da parte dei giudici di merito
di altre proprie condotte, tra cui il diniego di altra autorizzazione richiesta dallo

3

parere favorevole, indicando una serie di prescrizioni e condizioni; sulla base di

stesso Fasano per la medesima società, che avrebbe dovuto indurre, se tali
condotte fossero state adeguatamente considerate, a escludere la volontà di
favorire la S.r.l. RARE.
Ha, infine, sottolineato la funzione svolta da Comitato tecnico istituito presso
la Provincia, la cui relazione dava atto della esistenza dei presupposti per il
rilascio della autorizzazione (peraltro ; contrariamente a quanto risultante dal
verbale di sopralluogoi redatto dagli stessi funzionari che avevano redatto la
re-4e- relazione), e quella svolta dal Responsabile del procedimento, che

contenente il suddetto parere favorevole dell’organo collegiale tecnico consultivo
della Provincia di Taranto.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche
Vito Fasano, affidato a tre motivi.
3.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 2 d.lgs.
36/2003, in relazione agli artt. 256, comma 3, e 260, comma 1, d.lgs.
152/2006, in ordine alla ritenuta sussistenza di una discarica abusiva rilevante ai
fini del delitto di traffico illecito di rifiuti e alla affermata abusività dell’attività
svolta dalla società amministrata dall’imputato.
Ha lamentato, in particolare, l’erroneità e l’illogicità della motivazione, nella
parte in cui aveva ricavato, dalla sola gestione di una discarica abusiva, per la
quale la società amministrata dall’imputato era priva di autorizzazione (in
relazione alla quale era stato contestato il reato di cui all’art. 256, comma 3,
d.lgs. 152/2006, capo B della rubrica, dichiarato estinto per prescrizione), la
configurabilità del delitto di traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 260 d.lgs.
152/2006 (capo E della rubrica), in quanto sarebbero stati mancanti i necessari
requisiti della ripetitività della condotta, dell’ingente quantitativo dei rifiuti e del
dolo specifico di profitto ingiusto, di cui sarebbe erroneamente stata affermata la
sussistenza, in quanto vi era la volontà di avviare al recupero i rifiuti. Ha
sottolineato, al riguardo, che la situazione di accumulo di rifiuti (peraltro per la
quasi totalità già sottoposti a fasi di recupero, mancando solo l’ultima fase di
deferrizzazione), era dovuta alla nota crisi del mercato dell’edilizia, costituente il
mercato di riferimento per la vendita dei prodotti riciclati derivanti dall’attività di
recupero svolta nell’impianto gestito dalla S.r.l. RARE.
Ha aggiunto, al riguardo, che le carenze strutturali evidenziate nella
motivazione della sentenza impugnata, a sostegno della affermazione della
ravvisabilità di una discarica abusiva, in luogo della attività di recupero di rifiuti,
per la quale la RARE era autorizzata, riguardavano non l’impianto di recupero dei
rifiuti, bensì il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e non delle acque
di processo, con la conseguente illogicità del rilievo attribuitogli per affermare la
4

aveva trasmesso al dirigente del servizio una proposta di provvedimento

configurabilità di una discarica abusiva; analoghe considerazioni ha svolto a
proposito della mancanza di pavimentazione impermeabile, anch’essa posta in
modo illogico a sostegno della affermazione della sussistenza di una discarica
abusiva.
Ha, inoltre, sottolineato come non avrebbe comunque potuto essere
configurata una discarica abusiva, versandosi nella diversa ipotesi di parziale
difformità della attività svolta rispetto a quanto prescritto nella autorizzazione
rilasciata alla società.

comma 1, d.lgs. 152/2006 e vizio della motivazione, con riferimento alla
affermazione della sussistenza del dolo specifico di profitto in capo al ricorrente,
evidenziando che le condotte censurate, poste a fondamento della affermazione
della sua responsabilità in relazione al reato di realizzazione di una discarica
abusiva e con esso anche in relazione a quello di traffico illecito di rifiuti, non
avevano determinato alcun risparmio sui costi d’impresa della società, con la
conseguente illogicità della affermazione della sussistenza del dolo specifico di
profitto.
Ha prospettato, al riguardo, l’illogicità della motivazione della sentenza
impugnata nella parte in cui, nell’affermare la configurabilità di un profitto
ingiusto e la consapevolezza dell’imputato della strumentalità della attività svolta
dalla società al conseguimento dello stesso, era stata sottolineata la rilevanza dei
ricavi derivanti dalla attività di acquisizione dei rifiuti, omettendo di considerare
quelli derivanti dalla attività autorizzata di recupero di rifiuti, aggiungendo che si
era verificata una riduzione delle vendite degli inerti solo a causa della crisi
economica che aveva investito il settore dell’edilizia. Ha ribadito al riguardo che
la S.r.l. RARE era titolare di autorizzazioni per l’attività di recupero e trattamento
dei rifiuti e che tale attività veniva realmente svolta, sebbene in misura
quantitativamente ridotta, in quanto l’impianto di trasformazione dei rifiuti era
operante e la società percepiva una remunerazione sia per l’acquisizione dei
rifiuti in ingresso, sia per la vendita dei materiali trasformati. La scelta di ridurre
l’attività di recupero era stata imposta dalla situazione di mercato e subita dal
gestore dell’impianto.
3.3. Mediante un terzo motivo ha prospettato ulteriore violazione dell’art.
260, comma 4, d.lgs. 152/2006 e vizio della motivazione, relativamente alla
subordinazione della sospensione condizionale della pena alla eliminazione del
danno o del pericolo per l’ambiente, in quanto il giudizio di pericolosità delle
condotte risultava apodittico, dovendo essere verificata in concreto l’effettiva
verificazione di un danno ambientale, alla cui eliminazione subordinare il
beneficio della sospensione condizionale della pena.

5

3.2. Con un secondo motivo ha prospettato ulteriore violazione dell’art. 260,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Luigi Romandini non è fondato.

2. Va ricordato, avendo il ricorrente censurato la decisione della Corte
d’appello nella parte in cui non ha pronunciato sentenza di assoluzione, ai sensi
dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il principio, costantemente affermato da
questa Corte, secondo cui “In presenza di una causa di estinzione del reato il

comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad
escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo
assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve
compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di
percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi
incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento”
(Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274, menzionata anche
dalla Corte d’appello; conf., Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv.
256202; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 258441; Sez. 6, n.
10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016,
Mazzarol, Rv. 269236).
Ora, nel caso del ricorso proposto da Romandini, come emerge dallo stesso
tenore delle censure formulate dal ricorrente, che ha prospettato plurimi
elementi a sostegno della insussistenza dell’elemento soggettivo del reato
contestatogli, dal complesso dei quali dovrebbe ricavarsi la prova della assenza
di consapevolezza in capo al ricorrente della mancanza dei presupposti per il
rinnovo della autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche a favore della
S.r.l. RARE, nonché, in ogni caso, l’assenza della volontà del Romandini di
favorire indebitamente tale società, la verifica della fondatezza di tali doglianze è
incompatibile, alla stregua dell’orientamento interpretativo ricordato, con la
suddetta nozione di mera constatazione della sussistenza di una causa di
proscioglimento.
L’indagine richiesta dalle censure sollevate dal Romandini implica, infatti,
una analisi dell’andamento dei procedimenti amministrativi che avevano
condotto al rilascio e al rinnovo di tali autorizzazioni, nonché del ruolo che al loro
interno avevano svolto i vari soggetti che vi avevano preso parte, allo scopo di
verificare se e in qual misura il ricorrente fosse in grado di comprendere il
contenuto della autorizzazione che egli rilasciò alla S.r.l. RARE, nonché se vi
siamo elementi a sostegno della intenzione di favorire tale società, proprio alla
luce del contenuto degli atti endoprocedimentali adottati.
6

giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129

Tale verifica esula dal suddetto concetto di constatazione, intesa nel senso
anzidetto di percezione ictu ocu/i, richiedendo l’analisi e l’apprezzamento degli
atti del procedimento amministrativo e del ruolo al suo interno svolto dal
Ronnandini, oltre che della sua consapevolezza del contenuto e della portata di
alcuni di essi (tra cui il verbale di sopralluogo del 3/7/2006), che sono
incompatibili con l’esistenza di una causa di estinzione del reato.
Al riguardo, infatti, sono stati evidenziati plurimi elementi a sostegno della
illegittimità del rinnovo della autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche

dell’impianto a captare l’intera massa delle eventuali precipitazioni piovose, la
mancanza di idonea pavimentazione in tutta l’area aziendale, nonché di idoneo
sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche
La Corte d’appello, nel disattendere l’impugnazione del Romandini, tra
l’altro fondata su motivi analoghi a quelli posti a fondamento del ricorso per
cassazione, volta a ottenere l’assoluzione in luogo della dichiarazione di
estinzione del reato per prescrizione, ha sottolineato la rilevanza del dato della
inidoneità della pavimentazione dell’area e della mancanza di adeguato sistema
di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche, evidenziando come tali
aspetti determinassero la macroscopica illegittimità dell’atto, di cui l’imputato
aveva mostrato di non essere all’oscuro (avendo affermato di aver sottoposto
l’atto a condizione sospensiva, peraltro non di immediata e univoca percezione,
proprio in considerazione della esistenza di possibili illegittimità dell’atto),
ricavandone così la volontà di favorire intenzionalmente e consapevolmente la
S.r.l. RARE.
Oltre alla manifesta abnormità dell’atto, derivante dalla inidoneità del sito, è
stata sottolineata la consapevolezza della stessa da parte dell’imputato,
derivante tra l’altro dal fatto che le medesime prescrizioni imposte con la nuova
autorizzazione erano rimaste da tempo inattuate e in relazione a esse non erano
stati disposti controlli adeguati.
Ora, a fronte di tali considerazioni, idonee a sorreggere la decisione di
rigetto della richiesta di assoluzione avanzata dall’imputato con l’atto d’appello,
con il ricorso sono stati, sostanzialmente, riproposti i medesimi rilievi, che non
consentono, comunque, di ravvisare l’evidenza della causa di proscioglimento
non dichiarata dalla Corte d’appello, il cui accertamento richiede, anche secondo
la prospettazione dello stesso ricorrente, una completa rivisitazione dei vari
procedimenti amministrativi e una nuova approfondita analisi delle condotte di
tutti coloro che in essi intervennero e dell’imputato, incompatibili con la
verificazione della suddetta causa di estinzione del reato, che correttamente è
stata rilevata dalla Corte d’appello.
Ne consegue, in definitiva, il rigetto del ricorso proposto da Romandini.

7

con il metodo della subirrigazione a favore della S.r.l. RARE, tra cui l’inidoneità

3. Il ricorso proposto da Fasano è fondato limitatamente al terzo motivo.

4. Il primo motivo, mediante il quale sono state prospettate violazioni di
legge e vizi della motivazione, sia in ordine alla configurabilità di una discarica
abusiva, sia riguardo alla sussistenza di tutti gli elementi del delitto di traffico
illecito di rifiuti, di cui al capo E) della rubrica, in relazione al quale è stata
confermata la condanna dell’imputato, non è fondato.
4.1. Va ricordato che elementi costitutivi del delitto di traffico illecito di rifiuti

conseguire un ingiusto profitto; b) la pluralità delle operazioni e l’allestimento di
mezzi e attività continuative e organizzate; c) la cessione, la ricezione, il
trasporto, l’esportazione, l’importazione, o comunque la gestione di rifiuti; d)
l’abusività di tali attività; e) l’ingente quantitativo di tali rifiuti.
La sussistenza di tali elementi costituisce il discrimine fra la fattispecie di cui
all’art. 260, e quella di cui al precedente art. 256, comma 1, la quale non
richiede ne’ il dolo specifico di profitto, ne’ la predisposizione di mezzi o la
continuità della condotta, ne’ l’ingente quantitativo di rifiuti.
Non rientrano invece tra i presupposti del reato ne’ il danno ambientale, ne’
la minaccia grave di tale danno, perché la previsione di ripristino ambientale
contenuta nell’art. 260, comma 4, si riferisce alla sola eventualità in cui il danno
o il pericolo si siano effettivamente verificati e non muta, perciò, la natura del
reato, da reato di pericolo presunto a reato di danno (Sez. 3, n. 19018 del
20/12/2012, Accarino, Rv. 255395; conf. Sez. 3, 16/12/2005, n. 4503, Rv.
233294), sicché non assume specifico rilievo, ai fini della sussistenza del reato, il
carattere pericoloso o non pericoloso dei rifiuti gestiti.
Quanto, poi, al requisito dell’abusività dell’attività, esso deve ritenersi
integrato sia qualora non vi sia autorizzazione (Sez. 3, 13/7/2004, n. 30373), sia
quando vi sia una totale e palese difformità da quanto autorizzato (Sez. 3,
6/10/2005, n. 40828). L’ingente quantitativo di rifiuti gestiti può essere desunta,
oltre che da misurazioni direttamente effettuate, anche da elementi indiziari
quali i risultati di intercettazioni telefoniche, l’entità e le modalità di
organizzazione dell’attività di gestione, il numero e le tipologie dei mezzi
utilizzati, il numero dei soggetti che partecipano alla gestione stessa.
Per la configurabilità del reato non è richiesta una pluralità di soggetti
agenti, trattandosi di fattispecie monosoggettiva, mentre è richiesta una pluralità
di operazioni in continuità temporale, relative ad una o più delle diverse fasi in
cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti (Sez. 3, n. 4503 del
16/12/2005, Samarati, Rv. 233292, relativa al reato di cui all’art. 53 bis d.lgs.
22/97, ma estensibile, in ragione della continuità normativa, anche a quello di
cui all’art. 260 d.lgs. 152/2006).
8

di cui all’art. 260, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 sono: a) la finalità di

4.2. Ora, nella vicenda in esame, è stata ribadita dalla Corte d’appello
l’affermazione di responsabilità di Vito Fasano, nella sua veste di amministratore
della S.r.l. RARE., in relazione al residuo reato di cui all’art. 260, comma 1, d.lgs.
152 del 2006 (perché, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più
operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate,
riceveva e, comunque, gestiva abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali
non pericolosi del tipo inerte, che, anziché essere avviati al recupero, così come
previsto nella iscrizione al registro provinciale, venivano di fatto stoccati

La Corte territoriale nel dichiarare l’estinzione per prescrizione dei reati di
cui ai capi A) e B) della rubrica, e cioè quelli di cui agli artt. 256, commi 1 e 3,
d.lgs. 152/2006, ha ribadito la sussistenza di elementi di responsabilità a carico
dell’imputato, sia per lo svolgimento di attività di raccolta, recupero e
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (costituiti da materiale edile, da
scavo, ferroso, sabbia e fresato stradale per un quantitativo superiore a 85.000
tonnellate), in mancanza della prescritta autorizzazione (essendo stata svolta al
di fuori del perimetro entro il quale tale attività era autorizzata e non venendo
asportati i rifiuti con cadenza trimestrale); sia per la realizzazione di una
discarica non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi.
Al riguardo è stato evidenziato che nella cava destinata alla attività
estrattiva della S.r.l. RARE (autorizzata al recupero dei rifiuti in procedura
semplificata), oltre a tale attività veniva svolta anche quella di recupero di rifiuti
speciali non pericolosi, prevalentemente provenienti da attività edilizia, essendo
stati rinvenuti nell’impianto cumuli omogenei di materiale riciclato posizionati nei
pressi dei macchinari dell’impianto di trasformazione (per un quantitativo
complessivo di circa 500 tonnellate), ed essendo stata accertata l’esistenza di
aree di stoccaggio, anche al di fuori del perimetro autorizzato, in cui venivano
depositati in maniera promiscua cumuli di rifiuti e cumuli di materiale derivante
da operazioni di recupero (terre e rocce da scavo frammiste ad altri materiali,
materiale solo parzialmente lavorato con residui di calcestruzzo, sabbia riciclata,
rifiuti misti da costruzione e demolizione, bitume, materiale ferroso, materiale
misto, fanghi non provenienti da attività edilizia); in particolare era stata
riscontrata la presenza nell’area di 102.171,89 tonnellate di rifiuti e di 12.759,13
tonnellate di materiale già lavorato.
Sia la fase di raccolta e smaltimento dei rifiuti, previa trasformazione
parziale di quanto conferito, sia quella di stabile deposito dei rifiuti, entrambe
compiute senza autorizzazione, sono, quindi, state ritenute idonee a configurare
i reati di cui all’art. 256, commi 1 e 3, d.lgs. 152/2006, di cui ai capi A) e B)
della rubrica.

9

all’interno della cava gestita dalla S.r.l. RARE).

La sistematicità e la abusività di tali attività, il carattere professionale
dell’organizzazione (compiuta avvalendosi di società autorizzata e di un impianto
destinato al trattamento dei rifiuti), l’ingente quantitativo dei rifiuti trattati in
modo illecito e la finalità di profitto (in quanto i ricavi derivavano quasi
esclusivamente dal conferimento dei rifiuti da parte dei terzi, essendo marginali
quelli derivanti dalla vendita di materiali riciclati), hanno indotto la Corte a
confermare la configurabilità del delitto di traffico illecito di rifiuti, di cui all’art.
260, comma 1, d.lgs. 152/2006.

legge e vizio di motivazione formulati dal ricorrente, essendo fondati su una
chiara ricostruzione della attività svolta nella cava esercitata dalla RARE, di cui è
stata correttamente rilevata la abusività, per la radicale difformità dalle
prescrizioni contenute nella autorizzazione, che ne determina la mancanza, e per
la evidente realizzazione di una discarica non autorizzata, alla luce della chiara
volontà di abbandono dei rifiuti, ammassati in modo indifferenziato e a tempo
indeterminato all’interno di un’area di cava estesa circa 170.000 metri quadrati,
con la tendenziale trasformazione dell’area.
Risulta, in particolare, corretta l’affermazione della abusività della attività
svolta, in quanto la radicale difformità dalla autorizzazione è assimilabile alla sua
mancanza, e consente, di conseguenza, di considerare abusiva l’attività (cfr. Sez.
3, n. 358 del 20/11/2007, Putrone, Rv. 238559, secondo cui “il carattere abusivo
dell’attività organizzata di gestione dei rifiuti, idoneo ad integrare il delitto di cui
all’art. 53-bis del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006,
si riferisce anche a quelle attività che, per le loro concrete modalità, risultino
totalmente difformi da quanto autorizzato”; conf. Sez. 3, n. 46170 del
21/09/2016, Simonelli, Rv. 268060).
Anche le doglianze in ordine alla mancanza di ripetività delle condotte, oltre
che volte a censurare un accertamento di fatto compiuto in modo coerente con le
risultanze acquisite e di cui è stata data spiegazione con motivazione adeguata e
immune da vizi logici, sono comunque infondate, avendo i giudici di merito
sottolineato sia il dato della ingente quantità di rifiuti rinvenuti nell’area
trasformata in discarica abusiva, sia, soprattutto, l’assoluta prevalenza della
attività di ricezione e gestione abusiva rispetto a quella (autorizzata) di riciclo,
con la conseguente logica deduzione della sistematicità della condotta.
In proposito la Corte d’appello ha sottolineato come sia emerso dalla
consulenza tecnica del Pubblico Ministero che il materiale riciclato rintracciato
nell’area di impianto (pari a 12.759,13 tonnellate), sommato a quello venduto
dall’anno 2006 fino al momento del sequestro dell’impianto (pari a poco più di
7.000 tonnellate), comportava una produzione di sole 19.759,13 tonnellate nel
triennio, equivalenti a 15.200 metri cubi, comportanti un impiego dell’impianto di
10

4.3. Tali rilievi dei giudici di merito sfuggono alle censure di violazione di

lavorazione (che ha una capacità di produzione di 1.263 metri cubi al giorno) per
soli 12 giorni dal 2006 al 2009, concludendo, in modo del tutto logico, per
l’utilizzo pressoché esclusivo dell’impianto per lo stoccaggio dei rifiuti, e quindi
per la configurabilità di una discarica abusiva, e, con essa, anche del delitto di
traffico illecito di rifiuti, sia per la sistematicità della attività, alla quale era,
sostanzialmente, stata dedicata tutta la struttura imprenditoriale della RARE, sia
in considerazione del fine di profitto, sotto forma di risparmio dei costi di
trattamento a scopo di riciclo.

costitutivi del delitto di traffico illecito di rifiuti, e cioè il fine di ingiusto profitto,
la pluralità delle operazioni (protrattesi per tre anni) e l’allestimento di mezzi e
attività continuative e organizzate (essendo stato utilizzato l’impianto della cava
gestita professionalmente dalla RARE), la ricezione e la gestione di rifiuti
(ricevuti dietro corrispettivo e stoccati nell’area dell’impianto), l’abusività di tali
attività (in quanto compiuta in totale difformità o in assenza di autorizzazione),
l’ingente quantitativo di tali rifiuti (quale accertato all’atto dei sopralluoghi e dal
consulente tecnico del pubblico ministero).
La prospettata intenzione di avviare al recupero i rifiuti stoccati nell’area
nella disponibilità della RARE, ivi accumulati solo a causa della crisi del mercato
dell’edilizia, che costituiva il mercato di riferimento per la vendita dei prodotti
riciclati derivanti dall’attività di recupero svolta nell’impianto gestito dalla S.r.l.
RARE, non esclude l’antigiuridicità di tale condotta, protrattasi per oltre tre anni,
dunque per un periodo di tempo di ampiezza tale da rendere irrilevante, o
comunque, non decisiva, la suddetta situazione del mercato dei prodotti per
l’edilizia, con la conseguente manifesta infondatezza di tale prospettazione
difensiva, e, con essa, anche della censura di manifesta illogicità della
motivazione.
Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza di tutte le censure sollevate con il
primo motivo di ricorso.

5. Il secondo motivo, mediante il quale è stata affermata l’erroneità della
affermazione della sussistenza del dolo di profitto ingiusto, è anch’esso
infondato.
Il dolo specifico richiesto dall’art. 260, comma 1, d.lgs. 152/2006, e, in
precedenza, dall’art. 53 bis d.lgs. 22/1997, con il quale v’è continuità normativa,
non consiste necessariamente nella volontà di conseguire maggiori ricavi, ma
può essere configurabile anche nella intenzione di ridurre i costi della attività
d’impresa (Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007, Costa, Rv. 236907; conf. Sez. 4,
n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267845), in quanto attraverso la riduzione
indebita dei costi l’agente consegue egualmente lo scopo di profitto prefissatosi.

11

Sono, dunque, compiutamente stati individuati tutti i predetti elementi

Ciò discende dalla considerazione che alla formazione dell’utile d’impresa
concorrono sia i ricavi sia i costi, sicché la riduzione dei costi può determinare un
maggior utile e, con esso, un maggior profitto.
Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, nel quale la RARE, pur avendo
percepito corrispettivi per i rifiuti conferiti e che avrebbe dovuto riciclare, non ha
svolto tale attività, evidentemente produttiva di costi per l’impresa, stoccando
illecitamente tali rifiuti anziché avviarli al trattamento strumentale al loro riciclo,
in tal modo riducendo i propri costi di impresa e conseguendo, così, un profitto

Ne consegue, pertanto, l’infondatezza delle doglianze formulate con il
secondo motivo.

6. Il terzo motivo, relativo alla indebita subordinazione della sospensione
condizionale della pena alla eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente,
è fondato.
Come già ricordato a proposito del primo motivo, non rientrano tra i
presupposti del reato di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 né il danno
ambientale né la minaccia grave dello stesso danno, atteso che la previsione di
ripristino ambientale contenuta nel comma 4 dell’art. 260 cit., secondo cui il
giudice ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la
concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno
o del pericolo per l’ambiente, si riferisce alla sola eventualità in cui il danno o il
pericolo si siano effettivamente verificati e non muta la natura del reato da reato
di pericolo presunto a reato di danno (Sez. 3, n. 26404 del 2/5/2013, Saturno,
non massimata; Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012, Accarino, citata; e, con
riferimento all’art. 53 bis d.lgs. n. 22 del 1997, Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005,
Samarati, Rv. 233294).
Ne consegue che perché possa trovare applicazione la disposizione di cui al
quarto comma dell’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 occorre l’accertamento delle
conseguenze dannose o pericolose della condotta, da eliminare onde beneficiare
della sospensione condizionale della pena, ai sensi della disposizione citata, non
potendo presumersi l’esistenza di danno o pericolo per l’ambiente solamente per
effetto ed in conseguenza della consumazione del reato, tenendo anche conto
della circostanza, sottolineata dal ricorrente, che i rifiuti accumulati erano
costituiti da inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione o da terre,
come tali non comportanti necessariamente percolazione o rilascio di sostanze
pericolose sul terreno.
Nel caso in esame la Corte d’appello ha subordinato il beneficio della
sospensione condizionale della pena riconosciuto al Fasano alla eliminazione del
danno e del pericolo per l’ambiente, sottolineando la “notevolissima pericolosità
12

illecito.

della condotta”, senza, tuttavia, illustrare se e in qual modo la stessa abbia
provocato un danno per l’ambiente o determinato un pericolo di danno, che non
può essere neppure ricavato dalla descrizione delle condotte o dalla ricostruzione
della vicenda, relativa alla realizzazione di una discarica abusiva di inerti per lo
più provenienti da attività edile, alla cui pericolosità non sono stati fatti
riferimenti di sorta, con la conseguenza che la motivazione sul punto della
esistenza di un danno o di un pericolo di danno, da eliminare per poter
beneficiare della sospensione condizionale della pena, risulta, come eccepito dal

7. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente al
residuo reato contestato a Fasano, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, per
una nuova valutazione della sussistenza dei presupposti per poter subordinare la
sospensione condizionale della pena alla eliminazione del danno o del pericolo
per l’ambiente.
Il ricorso proposto da Rornandini deve, invece, essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al residuo reato contestato a
Fasano Vito, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.
Rigetta il ricorso proposto da Romandini Luigi.
Così deciso il 25/5/2017

ricorrente, insufficiente.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA