Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 791 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 791 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALDI NICOLA nato il 11/05/1981 a NAPOLI

avverso la sentenza del 18/09/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 18/09/2015, confermava
la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA,
in data 12/01/2015, nei confronti di BALDI NICOLA in relazione al reato di cui alli
art. 628 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato.

Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura”
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in
via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/42/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842
del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono,
appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di
valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con
motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo
convincimento specificando come emerga dalle dichiarazioni della parte offesa ritenuta credibile sulla base di valutazioni in questa sede nemmeno contestate emerga l’esercizio di una violenza sulla persona precedente all’impossessamento.
Circostanza questa che esclude la fondatezza delle prospettazioni del ricorrente..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processualf e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così de o il 24/10/2016

Il motivo è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa

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