Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 791 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 791 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DORIA VINCENZO N. IL 08/05/1969
avverso la sentenza n. 4900/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

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Data Udienza: 16/12/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
DORIA VINCENZO era condannato per il reato di furto in luogo di privata dimora
alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto del difensore, avv. Paolo Chicco, con il quale si deduce vizio di motivazione

elementi indiziari, rappresentati da una deposizione della persona offesa vaga sul
punto dell’identificazione dell’imputato e sulle riprese delle videocamere di
sorveglianza inutili rispetto al soggetto imputato; a giudizio del ricorrente
l’ulteriore elemento dei due numeri di targa di una Fiat Panda è certamente privo
dell’elemento di univocità che deve caratterizzare gli indizi e la sentenza del
Tribunale di Torino del 21 novembre 2011, riguardante fatto del tutto diverso,
non può costituire elemento a sostegno dell’affermazione di responsabilità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché le doglianze si risolvono in
censure di fatto, che contrappongono un alternativo apprezzamento alla
valutazione operata dei giudici di merito degli elementi di prova, finendo con il
richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei
fatti;
– che in tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione spetta soltanto il
sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi,
nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e
delle argomentazioni sostenute per qualificare l’elemento indiziario, ma non un
nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell’esperienza conoscitiva del

ed erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., nella valutazione degli

giudice del merito. Ne discende che l’esame della gravità, precisione e
concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente
controllo del rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia
di valutazione delle prove dall’art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il
ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità
del discorso motivazionale (Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv.
225245; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826).
[.

che alla luce di queste premesse, il ricorso proposto dall’imputato è

manifestamente infondato, nella parte in cui contesta l’esistenza di un apparato
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giustificativo della decisione, in punto di univocità degli indizi, poichè la sentenza
fornisce una esplicita risposta alle argomentazioni difensive, operando una
valutazione unitaria del contesto probatorio, che ha consentito di ritenere che
l’uomo alla guida di una Panda rossa, parcheggiata nei pressi dell’abitazione, si
era impossessato della bicicletta; la deposizione del maresciallo Gambardella e la
sentenza del tribunale di Torino resa in un diverso procedimento sono elementi
che hanno consentito di individuare nell’odierno imputato il conducente

– che del resto anche recentemente questa Suprema Corte ha ribadito che ai fini
della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, è illegittima una valutazione
frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla
verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame
globale ed unitario, che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa del fatto e la
congruenza rispetto al tema di indagine (Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015,
Salerno, Rv. 264515);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

dell’autovettura;

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