Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 790 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 790 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAMIREZ MORALES NELLY MABEL nato il 11/12/1982
BRAHIMSAMI AHMED nato il 14/01/1980

avverso la sentenza del 03/02/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 03/02/2016,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP
TRIBUNALE di GENOVA, in data 11/06/2015, nei confronti di RAMIREZ MORALES
feb:Cie,
NELLY MABEL, BRAHIMSAMI AHMED, in relazione al reato, contestato in concorso /
di cui all’ art. 628 CP e – il solo Ramirez – per gli ulteriori delitti lesioni e
resistenza a pubblico ufficiale.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla entità della pena
inflitta e alla riduzione per il tentativo nei limiti della metà e non nella massima
estensione .
Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La sentenza impugnata contiene una dettagliata valutazione dei fatti al fine
di operare una specifica valutazione della personalità degli imputati anche in
relazione ai precedenti penali vantati dagli stessi, che di fatto risponde alle
doglianze sulla concreta risposta sanzionatoria, anche con riferimento alla
riduzione per il tentativo.
Per il resto, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed
alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per
circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla
misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena
congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del
reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai
ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

t

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processualie ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 24J10/20

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