Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 790 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 790 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
POMPONIO LUIGI N. IL 25/02/1973
avverso l’ordinanza n. 1278/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/seetite le conclusioni del PG Dott. U`r”—-1:-,0
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 18/12/2013

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 7.5.2013, pronunciata in udienza, la Corte d’appello di Brescia ha
sospeso il giudizio nei confronti di POMPONIO LUIGI, imputato del delitto di tentato omicidio,
commesso in Brescia il 13.11.2010.
In precedenza il Procuratore generale aveva chiesto che la misura degli arresti domiciliari, a cui
era sottoposto il Pomponio, fosse sostituita con la detenzione in carcere, essendo risultato che
il predetto era evaso, previa sottoposizione dello stesso a perizia psichiatrica.

psichiatrica disposta nell’ambito del processo per direttissima per il reato di evasione, aveva
acquisito fuori udienza la copia dell’elaborato peritale, dando atto dell’acquisizione all’udienza
del 7.5.2013.
Sentite le parti, la Corte di merito, preso atto che il perito aveva concluso che il Pomponio,
causa gravi disturbi dell’ideazione, era incapace di partecipare coscientemente al processo,
riteneva superfluo disporre una nuova indagine e sospendeva il giudizio ex art. 71 c.p.p..

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica
di Brescia, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione degli artt. 70 e 71 c.p.p..
La Corte d’appello, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto disporre nuova perizia psichiatrica per
consentire alle parti di esplicare i propri diritti e per avere una valutazione del perito che
tenesse conto delle risultanze del processo pendente davanti alla suddetta Corte, dovendosi
anche stabilire l’eventuale pericolosità sociale dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, La capacità dell’imputato di partecipare
coscientemente al processo deve essere accertata mediante perizia assunta con l’osservanza
delle forme previste per il dibattimento, anche nell’ipotesi in cui l’accertamento avvenga prima
della sua apertura (V. Sez. 1 sentenza n.29936 dell’8.7.2010, Rv.248020).
Nel caso in esame, il Procuratore Generale, venuto a conoscenza delle conclusioni del perito in
altro procedimento, aveva chiesto alla Corte d’appello di disporre ugualmente la perizia
psichiatrica, dovendo essere presi in considerazione dal perito i fatti oggetto del processo
pendente davanti alla Corte d’appello e, anche tenendo conto di questi fatti, essere espresso
un parere sulla pericolosità dell’imputato.
La decisione della Corte territoriale ha limitato in modo ingiustificato l’esplicazione del
contraddittorio, impedendo al Procuratore generale di richiedere al perito i suddetti opportuni
approfondimenti.
Pertanto, l’ordinanza della Corte d’appello deve essere annullata con rinvio per nuovo esame,
nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

La Corte d’appello, venuta a conoscenza che in data 22.4.2003 era stata depositata la perizia

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Brescia.
Così deciso in Roma in data 18 dicembre 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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